Nelle società cooperative è nulla la clausola di gradimento contenuta nello statuto che demanda ad un terzo il preventivo benestare per la nomina delle cariche sociali.
Pubblicato il 09/06/15 16:54 [Doc.584]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Rimini – 12 novembre 2014 - Pres. dr. Talia – est. dr. Dario Bernardi
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2379 primo comma c.c., deve dichiararsi la nullità della delibera assembleare, con riferimento alla nomina delle cariche sociali nelle società cooperative, che introduce nello statuto una clausola che prevede il gradimento, da parte di un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale, dei nominativi chiamati a ricoprire dette cariche; siffatta clausola è nulla in quanto viola il principio della libera espressione del diritto di voto e quello della inderogabilità della competenza assembleare per la nomina degli organi sociali, principio quest’ultimo rafforzato in materia di Banche di Credito Cooperativo dall’art. 33 del Testo Unico Bancario.


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