Sulla applicazione retroattiva del privilegio IVA e CPA
Pubblicato il 01/02/19 00:00 [Doc.5860]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Filippo Lo Presti
Massime a cura dell'Avv. Antonio Meneghetti - Studio SC&A

Le norme sui privilegi esprimono delle qualità che attengono alla chiara matrice sostanziale del diritto di credito azionato.

Il fatto che tali norme abbiano una loro necessaria proiezione processuale non può condurre a deporre nel senso della loro natura processuale con la conseguenza che non sono suscettibili di applicazione come ius superveniens alle fattispecie creditorie in cui le prestazioni siano state poste in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale, né a tal fine soccorre il principio espresso da Corte Cost. n. 170/2013 in quanto mero obiter dictum.

Ove si facesse applicazione retroattiva dell'art. 2751-bis, n. 2, c.c. così come novellato dalla Legge di Stabilità 2018, i creditori che siano stati definitivamente ammessi allo stato passivo vedrebbero lese le loro aspettative di tutela che discendono dal giudicato "endofallimentare", il quale ha proprio la funzione di rendere quanto più possibile stabile e definitiva tale ammissione.

In tema di privilegi, ciò che rileva è il momento in cui il credito sorge, non il momento in cui il medesimo viene fatto valere e, dal punto di vista civilistico, la prestazione professionale conclusasi prima della dichiarazione di fallimento resta l'evento generatore anche del credito di rivalsa IVA, autonomo rispetto al credito per prestazione, ma ad esso soggettivamente e funzionalmente connesso.


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