Mancata indicazione del mark to market nel contratto di swap
Pubblicato il 04/02/19 08:37 [Doc.5869]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Daniele Nacci del Foro di Bari
La razionalità dell'alea, che presuppone la sua conoscibilità, è elemento causale tipico del contratto di swap.
Deve perciò ritenersi nullo per difetto di causa l'IRS (Interest Rate Swap) che non espliciti il mark to market, ovvero il valore attualizzato del derivato, individuato in funzione delle aspettative - stimate secondo scenari probabilistici definiti ex ante - circa l'andamento futuro delle variabili sottese a ciascuno dei flussi di pagamento dedotti nel contratto.
Ancorché il mark to market incorpori un valore destinato a variare a seconda del momento del suo calcolo e dello scenario di riferimento di volta in volta esistente, esso costituisce elemento essenziale alla valutazione dell'entità e della natura del rischio assunto dal contraente, sicché la sua omissione, escludendo la rispondenza del derivato all'indefettibile presupposto della razionalità della contrattazione, rende la causa dello swap non meritevole di tutela.
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