Trasporto di merci su strada: alla Corte Costituzionale la questione di costituzionalità dell'art.7-ter D.Lgs. 286/2005
Pubblicato il 07/02/19 08:22 [Doc.5880]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Nicola Scopsi

In relazione al requisito di non manifesta infondatezza, si rileva che l'inserzione in sede di conversione della norma di cui all'art. 7-ter (che prevede la facoltà per il vettore stradale che abbia ricevuto incarico da altro vettore di agire direttamente nei confronti di tutti co-loro avessero ordinato il trasporto) appare completamente distonica rispetto tanto all'oggetto originario (posto che l'emendamento riguarda l'autotrasporto su strada di merci per conto terzi e non pubblici servizi di trasporto marittimo), quanto alla finalità del decreto (posto che questo era solo rivolto ad assicurare - durante le fasi di dismissio-ne della società Tirrenia di Navigazione S.p.A. - l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle convenzioni di pubblico servizio di trasporto marittimo e con esso la con-tinuità del servizio pubblico di cabotaggio marittimo e non certo a favorire, mediante ampliamento dei soggetti passivi, il pagamento delle prestazioni eseguite dal subvettore nel rapporto privatistico di trasporto di merci su strada).

Non si ravvisa pertanto né l'attinenza della norma in questione a materia o profili già di-sciplinati dal decreto, né un collegamento funzionale con la ratio ispiratrice di quest'ultimo.

Ad ulteriore conferma dell'estraneità dell'art. 7 ter all'impianto originario si può richiama-re altresì la circostanza che lo stesso Parlamento ha dovuto modificare, in sede di conver-sione, il titolo iniziale del decreto-legge ("Disposizioni urgenti per assicurare la regolarità del servizio pubblico di trasporto marittimo") ampliandolo con l'aggiunta delle parole "ed il soste-gno della produttività nel settore dei trasporti", ciò che non sarebbe stato necessario ove le mo-difiche apportate in sede di conversione fossero state coerenti con l'oggetto originario.

Sussiste altresì il requisito della rilevanza di cui all'art. 23 co. 2 legge n. 87 del 1953 posto che la questione per cui è causa ha ad oggetto la costituzionalità dell'unica norma che au-torizza l'ingiungente a rivolgersi alla debitrice sicché la decisione in punto di costituzio-nalità esercita un'influenza immediata e dirimente non solo sul complessivo quadro nor-mativo rilevante per la risoluzione della vertenza, ma addirittura sulla stessa accoglibilità della pretesa di pagamento.


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