Ecco come saranno le notifiche telematiche nel processo
Pubblicato il 07/02/19 08:18 [Doc.5888]
di Redazione IL CASO.it


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1. (Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)
1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:
«8-bis. Le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata.
Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell' atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria».

Art. 2. (Modifica all'articolo 136 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 3. (Modifica all'articolo 149-bis del codice di procedura civile)
1. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

Art. 4. (Modifica all'articolo 170 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».

Art. 5. (Modifica all'articolo 330 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 6. (Modifica all'articolo 370 del codice di procedura civile)
1. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

Art. 7. (Provvedimenti di attuazione e regole tecniche)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine forense, sono adottate le disposizioni in materia di giustizia digitale necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.


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