Iva di gruppo e split payment: l'Agenzia risponde agli interpelli
Pubblicato il 08/02/19 00:00 [Doc.5889]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


I casi esaminati dall'Amministrazione riguardano gli effetti di un'operazione di fusione per incorporazione e l'ambito di applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti

Le Entrate hanno chiarito alcuni aspetti relativi al rapporto tra liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione e del perimetro applicativo dello split payment in presenza di attività relative a un "patrimonio destinato a uno specifico affare". Pubblicata anche una risposta sull'applicazione dell'articolo 107, comma 2, Tuir (risposte nn. 25, 26 e 27).

Liquidazione Iva di gruppo e fusione per incorporazione
(risposta 25/2019)
Quesito
In seguito a un'operazione straordinaria di fusione per incorporazione, la società controllante (istante) può proseguire, a partire dalla data di efficacia della fusione e senza soluzione di continuità, nella procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo gestita dalla ex controllante/incorporata?
Risposta
Con riferimento agli effetti della fusione per incorporazione sulla liquidazione dell'Iva di gruppo, l'Agenzia, ricorda, in primo luogo il principio generale in tema di trasformazioni sostanziali soggettive, in base al quale si realizza una situazione di continuità tra i soggetti che partecipano all'operazione straordinaria.
Tuttavia, questo principio deve essere coordinato con le disposizioni previste dall'articolo 73, Dpr 633/1972 e dal Dm 13 dicembre 1979, in virtù delle quali devono sussistere ed essere conservati, anche in caso di operazioni straordinarie, i requisiti per poter accedere alla procedura, ovvero il possesso, da parte della società controllante, delle azioni o quote delle società controllate per una percentuale superiore al 50%, almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente. La ratio di tali norme risiede nella necessità di assicurare che l'acquisizione del controllo costituisca un'operazione avente una valida ragione economica e non un mezzo per realizzare un vantaggio fiscale, quale l'utilizzazione del credito Iva di un altro soggetto (cfr risoluzione n. 232/E del 6 giugno 2008).
Fatta questa premessa, l'Agenzia ritiene che, nel caso sottoposto alla sua attenzione, in capo alla società istante permangano i requisiti che già sussistevano in capo alla società incorporata/ex controllante per l'applicazione della procedura dell'Iva di gruppo anche successivamente all'operazione di fusione per incorporazione.
Ne consegue che la procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo, già avviata a decorrere dal 2017 dalla ex controllante/incorporata, può proseguire, anche per il periodo d'imposta 2019, in capo alla società istante, con riferimento sia all'attività da quest'ultima svolta sia a quella acquisita per effetto dell'operazione straordinaria.

Imprese concessionarie della costruzione e dell'esercizio di opere pubbliche - proroga della concessione - trattamento fiscale delle spese di manutenzione e riparazione
(risposta 26/2019)
Quesito
Qual è il corretto trattamento fiscale da riservare alle spese di ripristino e manutenzione eventualmente sostenute da un'impresa concessionaria di un tratto autostradale allo scadere del periodo di ventiquattro mesi, previsto dalla convenzione (al termine del quale la gestione provvisoria dovrebbe concludersi per subentro nella concessione da parte del concedente), e fino alla data di effettiva devoluzione del corpo autostradale al concedente?
Risposta
Rispetto al caso sottoposto alla sua attenzione, l'Agenzia evidenzia che, dopo la scadenza del periodo di durata della concessione risultante dalla convenzione e fino al periodo in cui sarà individuato un nuovo soggetto concessionario, la società concessionaria (istante) è obbligata a proseguire nell'ordinaria amministrazione dell'esercizio dell'autostrada.
Da un punto di vista contabile, le relative spese di manutenzione sono imputate nel conto economico in cui risultano sostenute.
Sotto il profilo fiscale, le spese sostenute dopo la scadenza della concessione non rientrano nell'ambito applicativo dell'articolo 107, comma 2, Tuir (che prevede, entro certi limiti, la loro deducibilità), in quanto tale norma è applicabile alle sole "imprese concessionarie".
Tuttavia, conclude l'Amministrazione, gli oneri in esame rappresentano delle spese sostenute su beni di terzi e sono deducibili in ciascun esercizio, nei limiti della quota imputata a conto economico, ai sensi dell'articolo 83, Tuir.

Ambito di applicazione della scissione dei pagamenti
(risposta 27/2019)
Quesito
Una società (Alfa) che ha per oggetto sociale l'esercizio di attività nel settore del cinema e che rientra nell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della scissione dei pagamenti si è rivolta all'Agenzia delle entrate per sapere se gli obblighi in materia di split payment trovano applicazione anche in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei propri confronti e connesse alle attività relative a un "patrimonio destinato a uno specifico affare" (nel caso in esame una produzione esecutiva).
Risposta
Nel cado di specie, l'Agenzia ritiene che non sia possibile configurare per il "patrimonio destinato a uno specifico affare" un'autonoma soggettività. Pertanto, tutte le operazioni connesse alla sua gestione dovranno necessariamente essere attribuite alla società istante, la quale dovrà farsi carico dei relativi adempimenti fiscali.
Conseguentemente, essendo Alfa riconducibile nell'ambito soggettivo della disciplina della scissione dei pagamenti (cfr articolo 17-ter, Dpr 633/1972), in quanto interamente partecipata da un ministero e presente negli elenchi (aventi efficacia costitutiva) pubblicati sul sito del Mef, alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei suoi confronti, ancorché connesse alle attività relative al patrimonio destinato a uno specifico scopo, è applicabile la disciplina della scissione dei pagamenti.

r.fo.
pubblicato Mercoledì 6 Febbraio 2019


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