Il decreto semplificazioni è legge: esame delle disposizioni tributarie
Pubblicato il 09/02/19 00:00 [Doc.5896]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Le principali novità riguardano Terzo settore, rottamazione-ter, saldo e stralcio, regime forfettario, iperammortamento, e-fattura, Iva sulle cessioni di apparecchi elettronici

Nel corso dell'iter parlamentare del Dl 135/2018 (di seguito "decreto") sono state introdotte numerose e significative novità, anche e soprattutto in ambito tributario. Ne è scaturito un provvedimento molto più corposo e articolato rispetto a quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2018.

Di seguito si fornisce una sintesi delle principali disposizioni di natura fiscale (i riferimenti normativi indicati sotto i titoli dei paragrafi si riferiscono agli articoli e ai commi del decreto).


Terzo settore
(articolo 1, commi 8-bis e b-ter, e articolo 11-sexies, commi 1 e 2)
Il decreto interviene sulla disciplina degli enti del Terzo settore attraverso una serie di disposizioni che incidono sulla relativa tassazione e sul perimetro soggettivo di riferimento del comparto no profit.

Tassazione degli enti del Terzo settore
Innanzitutto, vengono modificate alcune norme recentemente introdotte dalla legge di bilancio 2019 (legge 145/2018). Quest'ultima (articolo 1, comma 51) ha abrogato l'articolo 6, Dpr 601/1973, in base al quale l'Ires è ridotta alla metà nei confronti di:
enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficienza
istituti di istruzione e istituti di studio e sperimentazione di interesse generale che non hanno fine di lucro, corpi scientifici, accademie, fondazioni e associazioni storiche, letterarie, scientifiche, di esperienze e ricerche aventi scopi esclusivamente culturali
enti il cui fine è equiparato per legge ai fini di beneficenza o di istruzione
istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, e loro consorzi nonché enti aventi le stesse finalità sociali degli Iacp, istituiti nella forma di società in house, costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013.

Lo stesso articolo 6 prevede inoltre che la riduzione:
compete a condizione che gli enti abbiano personalità giuridica
non si applica agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore
agli enti religiosi (previsti dall'articolo 4, comma 3, Dlgs 117/2017 - Codice del Terzo settore) iscritti nel Registro, si applica limitatamente alle attività diverse da quelle di interesse generale (elencate dall'articolo 5 del Codice).

A seguito di questa abrogazione, quindi, a partire dal 1° gennaio 2019 gli enti in questione avrebbero dovuto essere assoggettati all'Ires in misura piena. A conferma di ciò, il successivo comma 52 prevede che la determinazione degli acconti dovuti per il 2019 deve essere effettuata considerando come imposta del periodo precedente quella risultante dall'applicazione delle nuove disposizioni.

Il Dl 135/2018 interviene proprio sulle disposizioni della legge di bilancio 2019 appena ricordate e, in primo luogo, prevede che l'abrogazione dell'articolo 6, Dpr 601/1973, decorre non dal 1° gennaio 2019, bensì dal periodo d'imposta di prima applicazione delle specifiche "misure di favore" che il legislatore deve introdurre nei confronti degli enti in questione. Infatti, in base al nuovo comma 52-bis, inserito nell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, tali "misure di favore" per i soggetti che svolgono con modalità non commerciali attività che realizzano finalità sociali nel rispetto dei principi di solidarietà e sussidiarietà devono essere individuate da "successivi provvedimenti legislativi", assicurando il rispetto del diritto europeo e il necessario coordinamento con il Codice del Terzo settore.
Ne consegue che, fino a quando non saranno operative queste ulteriori "misure di favore", la riduzione alla metà dell'Ires prevista dall'articolo 6, Dpr 601/1973 continuerà a essere pienamente operativa.

Inoltre, in virtù del rinvio dell'abrogazione della riduzione Ires, viene previsto il divieto di cumulo di questo beneficio con la tassazione agevolata degli utili reinvestiti e di quelli impiegati per l'assunzione di personale ("mini-Ires") prevista dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 28-34).

Terzo settore ed ex Ipab
Da segnalare anche le modifiche che il decreto apporta alla disciplina del Terzo settore in relazione agli ex Ipab (Istituti pubblici di assistenza e beneficenza).
In primo luogo, viene modificato l'articolo 4, comma 3, Dlgs 112/2017 (Disciplina in materia di impresa sociale), in base al quale le società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche non possono esercitare attività di direzione e coordinamento o detenere, in qualsiasi forma, anche analoga, congiunta o indiretta, il controllo di un'impresa sociale.
Con le modifiche in esame si prevede che il divieto non opera per le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte della Pa.

In secondo luogo, viene modificato l'articolo 4, comma 2, Dlgs 117/2017, che detta l'elenco dei soggetti che "non sono enti del Terzo settore". Per effetto delle modifiche apportate dal decreto, le associazioni o fondazioni di diritto privato originate dalla trasformazione di istituti pubblici di assistenza e beneficenza (ex Ipab) sono escluse dall'ambito di applicazione del ricordato comma 2 e, pertanto, vengono incluse nel novero degli enti del Terzo settore.

Disposizioni relative alle "definizioni agevolate"
(articolo 1-bis)
Il decreto modifica alcuni aspetti della disciplina delle varie tipologie di definizione agevolata recentemente introdotte nel nostro ordinamento.

Modifiche alla rottamazione-ter
Innanzitutto, si interviene sulla disciplina della definizione agevolata 2018, prevista dal Dl 119/2018, per i carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 (rottamazione-ter).
A tal fine, si consente l'accesso alla definizione agevolata anche a coloro che in precedenza ne erano esclusi (cfr previgente articolo 3, comma 23, Dl 119/2018) e cioè ai contribuenti che non hanno integralmente versato, entro il 7 dicembre 2018, le rate dovute per la rottamazione-bis (definizione agevolata 2017, prevista dal Dl 148/2017).
A questi contribuenti, quindi, viene data la possibilità di rientrate nella rottamazione-ter a patto che versino le somme dovute:
in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2019
ovvero nel numero massimo di dieci rate consecutive (in luogo delle diciotto ordinariamente previste), ciascuna di pari importo, scadenti la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021.

Modifiche alla definizione agevolata dei debiti relativi alle risorse proprie dell'Ue
In secondo luogo, il decreto incide sulla disciplina della "rottamazione" dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali Ue e di Iva riscossa all'importazione (cfr articolo 5, Dl 119/2018).
Le novità riguardano le scadenze dei versamenti: resta confermato che il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute scade il 30 settembre 2019 e che la seconda rata scade il 30 novembre 2019, mentre le restanti rate scadono il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo.
Rispetto alla disciplina previgente, quindi, sono state aggiunte due rate, quelle del 28 febbraio e del 31 maggio.

Modifiche al saldo e stralcio
Infine, il decreto interviene anche sulla disciplina della definizione agevolata dei debiti a favore dei contribuenti che si trovano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica introdotta dalla legge di bilancio 2019 ("saldo e stralcio" - cfr articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018).
Le modifiche riguardano l'ipotesi in cui il contribuente abbia presentato la dichiarazione di adesione al saldo e stralcio, ma successivamente l'agente della riscossione abbia riscontrato la mancanza dei requisiti per il riconoscimento della situazione di grave e comprovata situazione di difficoltà economica oppure la presenza di debiti diversi da quelli definibili.

Con le disposizioni in esame si stabilisce che l'agente della riscossione avverte il debitore che i debiti delle persone fisiche inseriti nella dichiarazione di adesione, ove definibili con la "rottamazione-ter" (articolo 3, Dl 119/2018), sono automaticamente inclusi in questa definizione agevolata e indica l'ammontare complessivo delle somme dovute, ripartito in diciassette rate, e la scadenza di ciascuna di esse.
La prima di queste rate, pari al 30% delle somme dovute, scade il 30 novembre 2019; il restante 70% è ripartito nelle rate successive, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
Rispetto alla versione previgente della norma, quindi, sono state aggiunte le ulteriori scadenze del 28 febbraio e del 31 maggio.

Si specifica, inoltre, che nelle stesse ipotesi descritte sopra, limitatamente ai debiti relativi ai carichi per i quali non è stato effettuato entro il 7 dicembre 2018 l'integrale pagamento delle somme dovute e che, per tale motivo, non possono essere definiti secondo le regole della rottamazione-ter, con conseguente improcedibilità della dichiarazione di adesione eventualmente presentata, l'ammontare complessivo delle somme dovute è ripartito in nove rate: la prima, di ammontare pari al 30%, con scadenza 30 novembre 2019 e le restanti, ciascuna di pari importo, con scadenza 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2020 e 2021. A partire dal 1° dicembre 2019, peraltro, si applicano gli interessi al tasso del 2% annuo.

Regime forfettario
(articolo 1-bis)
Novità in arrivo anche per l'ambito soggettivo di applicazione del regime forfettario (introdotto dalla legge di stabilità 2015).
Si ricorda che tra coloro che non possono avvalersi del regime rientrano anche le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili agli stessi datori di lavoro (articolo 1, comma 57, lettera d-bis, legge 190/2014).
Orbene, da questa ipotesi di non applicabilità del regime forfettario vengono espressamente esclusi coloro che iniziano una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria per l'esercizio di arti o professioni.

Iperammortamento
(articolo 3-quater, comma 4)
Nell'ambito della disciplina dell'iperammortamento (all'articolo 1, comma 9, legge 232/2016), si stabilisce che, per l'applicazione del beneficio, il costo agevolabile dei magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica (indicati nell'allegato A annesso alla legge), si intende comprensivo anche del costo attribuibile alla scaffalatura asservita dagli impianti automatici di movimentazione, che costituisce, al contempo, parte del sistema costruttivo dell'intero fabbricato.
Inoltre, si precisa che rimane ferma la rilevanza della scaffalatura per la determinazione della rendita catastale, in quanto elemento costruttivo dell'intero fabbricato.

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di Rigopiano
(articolo 4-bis)
Nell'ambito delle norme che prevedono l'assegnazione di speciali erogazioni a favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro avvenuto in Abruzzo il 18 gennaio 2017, presso l'hotel Rigopiano di Farindola, si stabilisce espressamente che le elargizioni in questione sono esenti da ogni imposta o tassa.

Fattura elettronica e prestazioni sanitarie
(articolo 9-bis, comma 2)
In materia di fatturazione elettronica, si estende l'ambito di operatività della disposizione contenuta nell'articolo 10-bis, Dl 119/2018, come modificato dalla legge di bilancio 2019. Quest'ultimo articolo prevede che, per il periodo d'imposta 2019, i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria per l'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata non possono emettere fatture elettroniche, con riferimento alle fatture i cui dati sono oggetto dell'obbligo di invio.
In virtù delle modifiche apportate dal decreto in esame, il divieto si applica anche a coloro che non sono tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

Regime Iva delle cessioni di apparecchi elettronici
(articolo 11-bis, commi 11-15)
Con l'obiettivo di contrastare fenomeni illeciti nel settore della commercializzazione, tramite piattaforme online, di determinate tipologie di beni elettronici (telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop), viene introdotta una specifica disciplina antielusione e antievasione Iva.
Queste in sintesi, le novità:
se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, importati da territori terzi o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro, si considera che lo stesso soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto i beni
se un soggetto passivo facilita, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le cessioni di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, effettuate nell'Unione europea da un soggetto passivo non stabilito nell'Ue a una persona che non è un soggetto passivo, si considera che lo stesso soggetto passivo che facilita la cessione abbia ricevuto e ceduto i beni
per l'applicazione delle disposizioni appena ricordate, si presume che la persona che vende i beni tramite l'interfaccia elettronica sia un soggetto passivo e la persona che acquista tali beni non sia un soggetto passivo
il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve conservare la documentazione relativa alle vendite
la documentazione deve essere dettagliata in modo sufficiente da consentire alle amministrazioni fiscali degli Stati membri dell'Ue in cui le cessioni sono imponibili di verificare che l'Iva sia stata contabilizzata in modo corretto. Inoltre, essa, su richiesta, va messa a disposizione per via elettronica degli Stati membri interessati e va conservata per un periodo di dieci anni a partire dal 31 dicembre dell'anno in cui l'operazione è stata effettuata
il soggetto passivo che facilita le vendite a distanza deve designare un intermediario che agisce in suo nome e per suo conto, se stabilito in un Paese con il quale l'Italia non ha concluso un accordo di assistenza reciproca.

Come si legge nel Dossier del 30 gennaio 2019 del Servizio studi della Camera dei deputati, contenente le Schede di lettura del decreto in esame, le nuove norme sono indirizzate "ai soggetti che gestiscono piattaforme online e che, oltre a vendere direttamente i beni in questione (in riferimento ai quali il versamento dell'Iva è disciplinato dal meccanismo dell'inversione contabile o reverse charge (cfr articolo 17, commi 5 e 6, Dpr 633/1972), mettono a disposizione le proprie strutture per favorire la vendita di beni di altri soggetti, dai quali ricevono una parte del ricavo derivante dalla transazione". Questi soggetti, quindi, non sono parti della transazione e a essi non si applica il meccanismo dell'inversione contabile. Tuttavia, "per effetto delle modifiche in esame, i soggetti passivi che favoriscono le vendite o le cessioni a distanza dei richiamati beni elettronici si considerano come soggetti che hanno ricevuto e successivamente ceduto tali beni. Sembra dunque evincersi che, con le norme in esame, i soggetti che favoriscono dette transazioni debbano soggiacere al meccanismo dell'inversione contabile".
Gennaro Napolitano
pubblicato Giovedì 7 Febbraio 2019


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