Dichiarazione di fallimento, automatica interruzione del processo e decorrenza del termine per la riassunzione
Pubblicato il 15/02/19 00:00 [Doc.5917]
di Redazione IL CASO.it


Ai sensi dell'art. 363 c.p.c., in caso di interruzione automatica del processo determinata dalla dichiarazione di fallimento di una delle parti, il termine per la riassunzione di cui all'art. 305 c.p.c. decorre dalla dichiarazione o notificazione dell'evento interruttivo secondo la previsione dell'art. 300 c.p.c., ovvero, se anteriore, dalla conoscenza legale di detto evento procurata dal curatore del fallimento alle parti interessate".

Ordinanza n. 2658 del 30/01/2019

Presidente: S. Schirò

Estensore: M. Di Marzio


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