A nulla rileva il fatto che l'interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dalla banca
Pubblicato il 14/02/19 00:00 [Doc.5924]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Raffaele Locantore
La declaratoria di nullità ex art. 1815, II co., c.c. relativamente tasso d'interesse moratorio usurario comporta la dichiarazione della natura gratuita dell'intero contratto di mutuo, con conseguente non debenza di alcun interesse (né corrispettivo, né moratorio) a nulla rilevando il fatto che l'interesse moratorio usurario non sia mai stato in concreto applicato dalla banca.
In caso di accertamento dell'usura bancaria anche per i soli interessi moratori va disposta la trasmissione degli atti alla procura della Repubblica presso il Tribunale per le valutazioni di propria competenza in ordine alla eventuale rilevanza penale dei fatti oggetto di causa.
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