Modifica all'art. 2330 del codice civile
Pubblicato il 14/02/19 08:18 [Doc.5931]
di Redazione IL CASO.it


Art. 2330 - Deposito dell'atto costitutivo e iscrizione della società
I. Il notaio che ha ricevuto l'atto costitutivo deve depositarlo entro dieci (1) giorni presso l'ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 2329. omissis

(1) L' art. 3, comma 1-quinquies, del decreto legge 4 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, con legge 11 febbraio 2019, n. 12, ha sostituito le parole «entro venti giorni» con le seguenti: «entro dieci giorni». La modifica ha effetto dal 13 febbraio 2019, data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

Segnalazione di Gianfranco de Vanna, Notaio


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