Telefonia: tariffe speciali e finanziamenti solo per la telefonia fissa
Pubblicato il 12/06/15 08:59 [Doc.594]
di Redazione IL CASO.it


Sentenza della Corte UE 11 giugno 2015

La direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al
servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione
elettronica (direttiva servizio universale), come modificata dalla direttiva 2009/136/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, deve essere interpretata nel senso
che le tariffe speciali e il meccanismo di finanziamento previsti, rispettivamente, agli articoli 9
e 13, paragrafo 1, lettera b), di detta direttiva si applicano ai servizi di abbonamento Internet
che richiedono una connessione a Internet in postazione fissa, ma non ai servizi di
comunicazione mobile, compresi i servizi di abbonamento Internet forniti attraverso detti
servizi di comunicazione mobile. Qualora questi ultimi servizi siano resi accessibili al pubblico,
nel territorio nazionale, come «servizi obbligatori supplementari», ai sensi dell’articolo 32
della direttiva 2002/22, come modificata dalla direttiva 2009/136, il loro finanziamento non
può essere garantito, nel diritto nazionale, da un meccanismo che preveda la partecipazione di
specifiche imprese.


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