Il creditore fondiario non può rinnovare l'iscrizione ipotecaria oltre il termine ventennale
Pubblicato il 21/02/19 00:00 [Doc.5955]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Nicola Lanzolla del Foro di Bari
Non può ritenersi correttamente eseguita la rinnovazione dell'ipoteca caratterizzata dall'errata indicazione del foglio di mappa trattandosi di errore su un elemento essenziale della nota in base al combinato disposto degli artt. 2826 e 2839 c.c.
Non è assistita da verosimile fondatezza la prospettazione secondo cui al creditore fondiario, in base alla disciplina applicabile ratione temporis ( art. 4 DPR n. 7 del 1976) sarebbe consentita la rinnovazione dell'iscrizione ipotecaria anche oltre il termine ventennale.
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