Violazioni in materia di circolazione stradale, estensione del potere di accertamento della polizia municipale
Pubblicato il 21/02/19 00:00 [Doc.5956]
di Redazione IL CASO.it


Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall'art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell'intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell'ambito dell'espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l'organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all'accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest'ultima indice la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l'infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva ritenuto competente la polizia municipale di Penne all'accertamento di un'infrazione - consistente nell'omessa tempestiva richiesta di aggiornamento della carta di circolazione a seguito di trasferimento di proprietà - consumata in diverso territorio comunale - nella specie, Chieti, quale sede del Dipartimento dei Trasporti).


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