Opposizione all'esecuzione: il provvedimento che decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile con il rimedio del reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c.?
Pubblicato il 22/02/19 08:32 [Doc.5966]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione del Dott. Christian Antonio Mitrano

Richiesta di enunciazione del principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.) della Procura Generale della Corte di Cassazione, proposta in data 31.1.2019, a firma del Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio e dei Sostituti Procuratori Generali Dott.ri Alberto Cardino e Carmelo Sgroi, con la quale è stata richiesta alla Suprema Corte l'enunciazione, nell'interesse della legge, del seguente principio di diritto:
"Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione - proposta prima che questa sia iniziata ex art. 615, comma 1, c.p.c. - decide sulla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è impugnabile con il rimedio del reclamo, ex art. 669 terdecies c.p.c., come previsto dall'art. 624, comma 2, c.p.c.".

La questione è di notevole interesse sussistendo tuttora, nella giurisprudenza di merito, un contrasto tra due opposti orientamenti, il primo che ammette l'esperibilità del reclamo cautelare avverso l'ordinanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo resa dal giudice dell'opposizione a precetto ai sensi dell'art. 615, 1° comma, c.p.c. ed il secondo che esclude tale rimedio impugnatorio.


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