Revoca di finanziamento pubblico e nullità della cartella di pagamento emessa dalla Agenzia delle Entrate
Pubblicato il 27/02/19 00:00 [Doc.5984]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Daniele Nacci

La riscossione esattoriale ex art. 9, comma 5, D. Lgs. n. 123/1998 è applicabile alle sole ipotesi di revoca di un finanziamento pubblico per specifiche ipotesi di deviazione dallo scopo.

E' nulla perciò, per carenza assoluta di potere in capo all'agente di riscossione, la cartella di pagamento emessa da Equitalia - Servizi di Riscossione S.p.A., oggi Agenzia delle Entrate - Riscossione, per conto di Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale s.p.a., nei confronti dell'impresa che si sia resa inadempiente agli obblighi restitutori rivenienti da un finanziamento bancario, assistito dalla garanzia prestata ex Legge 662/96 dal Fondo di Garanzia per le P.M.I.

All'esito della surroga nei diritti originariamente in capo al creditore principale che abbia escusso la garanzia, Banca del Mezzogiorno - MedioCredito Centrale S.p.A. deve avvalersi nei confronti del debitore inadempiente delle ordinarie forme di tutela processual-civilistiche.


© Riproduzione Riservata