La Corte Ue garantisce il diritto di stabilimento
Pubblicato il 02/03/19 08:12 [Doc.5986]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


26 Febbraio 2019

Un contribuente tedesco può legittimamente invocare il principio di parità di trattamento non solo nei confronti del Paese di destinazione (Svizzera), ma anche del proprio Stato di origine

La controversia verte sul ricorso proposto da un contribuente avverso la decisione dell'Amministrazione finanziaria tedesca di tassare la plusvalenza latente, relativa alla partecipazione detenuta in una società svizzera, al momento del suo trasferimento di domicilio dalla Germania alla Svizzera.

Il procedimento e la questione pregiudiziale
Il ricorrente deteneva una partecipazione pari al 50% del capitale di una società svizzera, di cui era amministratore e verso cui prestava attività di consulenza informatica.
All'atto del trasferimento del domicilio dalla Germania alla Svizzera, l'Amministrazione finanziaria tedesca ha accertato l'imposta relativa alla plusvalenza latente connessa alla partecipazione del contribuente nella citata società elvetica.
Il contribuente ha impugnato l'atto impositivo lamentando violazione del principio di libertà di stabilimento previsto dall'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999 ("Alcp").

Il giudice di merito ha osservato che, diversamente dal caso in esame, nell'ipotesi di cambio di domicilio dalla Germania verso un altro Stato membro o appartenente allo Spazio economico europeo è previsto un regime che prevede il differimento della tassazione dell'eventuale plusvalenza al momento della cessione effettiva delle quote societarie, senza applicazione di interessi o costituzione di garanzia. Tale differimento è stato introdotto dal legislatore nazionale per garantire la libera circolazione delle persone dal momento che la tassazione delle plusvalenze societarie in capo ai soggetti residenti avviene solo al momento del loro effettivo realizzo.

Tale circostanza ha fatto sorgere il dubbio che il regime nazionale controverso, legato al mero trasferimento del domicilio in Svizzera, sia contrario al principio della libertà di stabilimento garantita dal diritto dell'Unione.
Il giudice nazionale ha così deciso di sospendere il giudizio e chiedere alla Corte di giustizia europea di accertare la legittimità del regime di tassazione della plusvalenza latente, alla luce di un eventuale interesse generale di tutela della base imponibile nazionale.

Sulla pronuncia pregiudiziale
Al fine di dirimere la questione, la Corte ha prioritariamente chiarito che il contribuente esercita un'attività di lavoro autonomo, in ragione della prestazione dei servizi di consulenza informatica forniti alla società svizzera (di cui è anche amministratore) senza alcun vincolo di subordinazione.
Tale circostanza rende applicabili le norme dell'Alcp, che garantiscono la tutela del diritto di stabilimento dei cittadini dell'Unione che si trasferiscono da - e nella - Confederazione svizzera per esercitarvi, nell'ambito di una società, attività lavorativa non subordinata.
Di conseguenza, il contribuente può legittimamente invocare il principio di parità di trattamento non solo nei confronti del Paese di destinazione, ma anche del proprio Stato di origine.

Premesso questo, gli eurogiudici hanno rilevato come, nel caso di specie, il ricorrente esercita il proprio diritto di stabilimento, in quanto lavoratore autonomo ai sensi dell'Alcp, subendo però un trattamento di sfavore rispetto ad altri cittadini tedeschi nelle medesime condizioni che mantengono il domicilio in Germania.
Questi ultimi, infatti, saranno assoggettati a imposta sulla plusvalenza derivante dalla cessione delle quote societarie solo al momento del realizzo delle medesime, al contrario del ricorrente che non può beneficiare di alcun differimento d'imposta, il che influisce negativamente sull'esercizio del diritto di stabilimento garantito dall'Accordo in parola.
Ne consegue che, in linea di principio, il regime fiscale in causa è idoneo a ostacolare il diritto di stabilimento del lavoratore autonomo garantito dall'Accordo.

Resta tuttavia da verificare se tale differenza di trattamento, legata in buona sostanza alla residenza fiscale del lavoratore, possa essere giustificata da ragioni imperative di interesse generale, "vale a dire la salvaguardia della ripartizione della giurisdizione tributaria tra le parti dell'ALCP interessate, l'efficienza dei controlli fiscali e la necessità di garantire l'efficace riscossione dell'imposta per prevenire perdite del gettito fiscale", fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità.
Per quanto attiene l'aspetto della salvaguardia della ripartizione della giurisdizione tributaria, la previsione di un differimento d'imposta anche nel caso di spostamento della residenza in Svizzera non comporterebbe il venir meno della potestà tributaria della Germania a danno della Svizzera in ordine alle plusvalenze sorte nel periodo in cui il soggetto era residente in Germania.
Stesso discorso per quanto riguarda l'obiettivo di garantire l'efficienza dei controlli fiscali, considerato che lo strumento dello scambio di informazioni in materia fiscale, previsto dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Germania e Svizzera, consente già di poter ottenere dalle autorità elvetiche tutte le informazioni relative alla cessione delle quote societarie.
In ultimo, l'immediata riscossione dell'imposta al momento del trasferimento del domicilio, se da un lato garantisce un'efficace riscossione del debito fiscale, dall'altro rappresenta una misura eccessiva e sproporzionata per il raggiungimento di tale obiettivo.

Tutte le considerazioni addotte dai giudici conducono pertanto alla conclusione che il regime fiscale in oggetto costituisce un'ingiustificata restrizione al diritto di stabilimento previsto dall'Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera.

Il principio
Alla luce delle suesposte considerazioni, la Corte di giustizia europea ha espresso il seguente principio:
"Le clausole dell'Accordo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone, firmato a Lussemburgo il 21 giugno 1999, devono essere interpretate nel senso che ostano ad un regime fiscale di uno Stato membro che, in una situazione in cui un cittadino di uno Stato membro, persona fisica, esercente un'attività economica sul territorio della Confederazione svizzera, trasferisca il proprio domicilio dallo Stato membro, il cui regime fiscale è in causa, verso la Svizzera, preveda la riscossione, al momento del trasferimento stesso, dell'imposta dovuta sulle plusvalenze latenti relative a quote societarie detenute dal cittadino medesimo, mentre, in caso di mantenimento del domicilio nel medesimo Stato membro, la riscossione dell'imposta ha luogo solo nel momento di realizzazione delle plusvalenze, vale a dire al momento della cessione delle quote societarie stesse".


Data della sentenza
26 febbraio 2019

Numero della causa
C-581/17

Nome delle parti

Martin Wächtler
contro

Finanzamt Konstanz


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