Accordi di ristrutturazione di gruppo: istanze disgiunte e plurime condizioni sospensive
Pubblicato il 11/03/19 08:58 [Doc.6043]
di Redazione IL CASO.it


E' ammissibile che società appartenente al medesimo gruppo, pur presentando distinte domande di omologazione, sottoscrivano con parte dei creditori un unico accordo in quanto funzionale ad una ristrutturazione coordinata tra le società dell'indebitamento.

Nel procedimento di omologazione degli accordi di ristrutturazione è sufficiente la produzione degli accordi sottoscritti in originale dovendosi valorizzare la natura stragiudiziale e privatistica dell'accordo e considerare che la forma dell'atto pubblico e della scrittura privata autenticata si mostra obbligatoria solo per gli atti per i quali tale modalità sia legalmente prevista ad substantiam.

Le condizioni sospensive a cui può essere subordinato l'accordo di ristrutturazione non sono ostative all'omologazione ma va previsto uno strumento di pubblicità dell'avveramento delle condizioni che può essere identificato nel deposito di scrittura privata di natura ricognitiva, autenticata da notaio sottoscritta dal liquidatore della società, che dia conto dell'avveramento o non avveramento delle condizioni e da pubblicare nel registro delle Imprese nelle stesse forme e modalità previste per la pubblicazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.


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