Il domicilio rilevante ai fini processuali è quello indicato al Consiglio dell'Ordine
Pubblicato il 12/03/19 07:19 [Doc.6051]
di Redazione IL CASO.it


A seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", il solo domicilio rilevante ai fini processuali e, dunque, da ritenere eletto è quello corrispondente all'indirizzo di PEC che il difensore ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.


* * *
Corte d'Appello di Palermo, sezione terza, sentenza del 20.04.2018.

A.B. società cooperativa ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Sciacca n. 98 del 27.2.2017 che, dichiarata improcedibile, ex art. 647 c.p.c., l'opposizione dalla medesima formulata avverso il decreto ingiuntivo emesso su istanza di C, s.r.l. per il pagamento dell'importo di Euro 15.923,56 oltre interessi, ha dichiarato definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo e l'ha condannata al pagamento delle spese di lite.
Contesta l'opponente la correttezza della decisione impugnata là ove valuta tardiva l'iscrizione a ruolo dell'atto di opposizione, eseguita in data 13.11.2015, facendo decorrere il termine di dieci giorni previsto dall'art. 167 c.p.c. dalla mera comunicazione a scopo informativo dell'atto di citazione in opposizione curata in via telematica in data 2.11.2015 all'indirizzo PEC indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo piuttosto che dalla notifica a mezzo ufficiale giudiziario del medesimo atto di citazione eseguita il successivo giorno 4 novembre. Adduce la nullità della prima comunicazione e sostiene, sulla scorta di indicazioni promananti dalla giurisprudenza della Suprema Corte, che la costituzione dell'attore avvenuta oltre il termine di dieci giorni dal compimento di un'invalida notifica dell'atto di citazione non è da qualificarsi come tardiva potendo il termine di cui all'art. 165 c.p.c. decorrere solo da una notifica validamente eseguita.
Il gravame, al cui accoglimento si è opposta la società appellata, non è meritevole di accoglimento. La ricostruzione dei passaggi salienti delle operazioni compiute dall'opponente per l'introduzione del giudizio di primo grado operata in sentenza non forma oggetto di contestazione ed è peraltro verificabile documentalmente. Consta in particolare che, ricevuta la notifica del ricorso per decreto ingiuntivo, A.B. società cooperativa provvide, per il tramite del proprio difensore, a: - notificare in data 2.11.2015 all'indirizzo PEC dichiarato dai procuratori costituiti nell'interesse del creditore ingiungente, avvocati * e * del Foro di Milano, atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo; - rinotificare in data 4.11.2015 il medesimo atto di citazione mediante ufficiale giudiziario al domicilio eletto da tali difensori presso lo studio professionale dell'avv. * del Foro di Sciacca. - iscrivere la causa a molo in data 13.11.2015 Tale ultimo adempimento è all'evidenza tardivo rispetto alla prima notifica (correndo tra le due operazioni un intervallo di tempo di 11 giorni maggiore del termine prescritto dall'art. 165 c.c.) e tempestivo solo a condizione di valorizzare come utile il secondo. La soluzione impressa alla vertenza dal primo giudice deve essere confermata. Nessun vizio, invero, affligge la prima notifica dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo eseguita presso il recapito telematico espressamente indicato dai difensori di F. nel ricorso per decreto ingiuntivo notificato al debitore A.B., sì che tale notifica può e deve essere assunta quale momento di decorrenza del termine di cui all'art. 165 c.p.c. per l'iscrizione a ruolo dell'attore in opposizione.
Valga invero osservare che in virtù di recenti interventi normativi (art. 16- sexies D.L. n. 179 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 221 del 2012, introdotto ad opera dell'art. 52 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni nella L. n. 114 del 2014) è stata immessa nell'ordinamento la previsione del "domicilio digitale", e che tale norma, nell'ambito della giurisdizione civile (e fatto salvo quanto disposto dall'art. 366 c.p.c., per il giudizio di cassazione), impone alle parti la notificazione dei propri atti presso l'indirizzo PEC risultante dagli elenchi INI-PEC di cui all'art. 6-bis del D.Lgs. n. 82 del 2005 (codice dell'amministrazione digitale) ovvero presso il ReGIndE, di cui al D.M. n. 44 del 2011, gestito dal Ministero della Giustizia. L'art. 16-sexies è entrato in vigore il 19.8.2014 e trova immediata efficacia nei giudizi in corso per gli atti compiuti successivamente alla sua vigenza, in applicazione del principio (non derogato dalla stessa L. n. 114 del 2014 attraverso l'indicazione di una diversa specifica decorrenza della citata norma processuale) del tempus regit actum.
Dunque a seguito dell'introduzione del "domicilio digitale", il solo domicilio rilevante ai fini processuali e, dunque, da ritenere eletto è quello corrispondente all'indirizzo di PEC che il difensore ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
La disposizione è idonea a disciplinare le notificazioni effettuate nell'ambito del presente procedimento, introitato nell'anno 2015. Non è dato per contro attribuire alla seconda notifica alcun valore sanante di inesistenti inadempimenti rimasti inevasi, presentandosi essa piuttosto quale inutile duplicazione di un atto correttamente portato a conoscenza del destinatario. Così individuata la data di decorrenza del termine di dieci giorni per l'iscrizione a ruolo, esso veniva scadere nel giorno (feriale lavorativo) di giovedì 12 novembre 2015.
L'art. 647 c.p.c. equipara la tardiva iscrizione a ruolo dell'attore in opposizione alla mancata proposizione dell'opposizione e sanziona entrambe le condotte con l'acquisto della definitiva esecutorietà del decreto ingiuntivo e conseguente improcedibilità dell'opposizione tardivamente proposta. Ciò è quanto esattamente quanto disposto con la sentenza impugnata.
L'appello, dunque, deve essere respinto e, in accordo al canone della soccombenza, le spese del presente grado di giudizio, liquidate in Euro 3.100,00, di cui Euro 1.000,00 per la fase di studio, Euro 850,00 per la fase introduttiva ed Euro 1.250,00 per la fase decisionale, oltre c.p.a ed iva come per legge e spese forfettarie ex D.M. n. 55 del 2014, devono essere poste a carico di parte appellante, con distrazione in favore del procuratore costituito della società appellata, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.
La Corte di Appello, come sopra composta uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunziando omissis
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello in data 20 aprile 2018.
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2018.


© Riproduzione Riservata