Regime probatorio dell'azione di simulazione assoluta promossa dal creditore del venditore
Pubblicato il 15/03/19 12:15 [Doc.6074]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, sentenza, 15 marzo 2019, n. 5661 - Giudice Vincenzo Picaro

Azione di simulazione assoluta - Regime probatorio in capo al terzo - Presunzioni semplici - Fattispecie.

In materia di simulazione contrattuale l'attore terzo rispetto al contratto impugnato, nella specie creditore del venditore, può provare l'esistenza dell'accordo simulatorio con qualsiasi mezzo, comprese le presunzioni, purché gravi, precise e concordanti, quali l'entità del prezzo e le modalità della sua corresponsione (nella specie: la stipula dell'atto di compravendita poco tempo dopo che la banca attrice aveva comunicato al cliente futuro venditore il recesso dai rapporti bancari con contestuale richiesta di rientro dell'ingente esposizione debitoria; il corrispettivo era inferiore di circa il 10% rispetto al valore di mercato dell'immobile accertato dal CTU; l'avvenuto pagamento del 10% del prezzo a mezzo assegno bancario era stato quietanzato in sede di compravendita, sebbene nel corso del giudizio da informazioni assunte presso la banca trattaria sia stato accertato che quell'assegno non era mai stato incassato, risultando ancora in circolazione, né l'acquirente ha fornito la prova di un pagamento alternativo; il residuo 90% doveva essere pagato con accollo interno, non liberatorio, del mutuo in essere in capo al venditore al momento della compravendita, sebbene sia oltretutto emerso che talune rate successive alla compravendita fossero state pagate direttamente dal venditore; quest'ultimo, inoltre, aveva rinunciato espressamente all'ipoteca legale, pur non avendo appunto ricevuto il prezzo; l'acquirente aveva trasferito la sua residenza nell'immobile oltre un anno dopo la compravendita e a giudizio instaurato) (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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