Notifiche all'Avvocato: non è valido l'indirizzo INI-PEC - Comunicato del Centro Studi Processo Telematico
Pubblicato il 18/03/19 00:00 [Doc.6076]
di Redazione IL CASO.it


Comunicato del 4 marzo 2019
4 Marzo 2019

Il Centro Studi Processo Telematico

Rilevato

• che con provvedimento n. 3709/2019 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: "Il domicilio digitale previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all'indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)";
• che tale principio esclude incomprensibilmente il registro INI-PEC dal novero di quelli utilizzabili per le notificazioni dirette agli avvocati;
• che gli art. 16 ter e sexies del d.l. 179/2012 includono l'INI-PEC tra gli elenchi pubblici validi per l'esecuzione delle notificazioni ai sensi dell'art. 3-bis L. 53/1994, in posizione di esatta parità giuridica con il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (RegInde);
• che, peraltro, la Corte ha inspiegabilmente menzionato il registro INI-PEC in fattispecie nella quale (trattandosi di notificazione diretta all'Avvocatura di Stato) avrebbe potuto semmai venire in rilievo l'inutilizzabilità dell'IPA (indice delle pubbliche amministrazioni);
• che l'utilizzo dell'INI-PEC è peraltro fondamentale al fine di consentire, in particolare, la notificazione telematica nei confronti delle imprese;

osserva
che l'errato principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione e la conseguente acritica applicazione nei giudizi di merito sono destinati ad avere gravi ripercussioni sulla possibilità di effettuare notificazioni in modalità telematica e, soprattutto, su innumerevoli notificazioni già effettuate dagli avvocati utilizzando l'elenco in discorso
auspica
ed esorta un intervento del Primo Presidente della Suprema Corte di Cassazione, che consenta di superare un'interpretazione in aperto contrasto con il d.l. 179 del 2012 e con i principi espressi dal Codice dell'Amministrazione Digitale, che trovano espressa applicazione anche nel processo civile.

Il Presidente - Avv. Giuseppe Vitrani e Tutti i soci del CSPT


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