Permuta, credito al cd. differenziale Iva. Circolazione di credito verso debitore fallito
Pubblicato il 18/03/19 07:18 [Doc.6081]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura degli avv.ti Mauro Meneghini e Antonio Restiglian

Ai sensi dell'art. 1374 c.c., il contratto obbliga le parti non solo a quanto è nel medesimo espresso, ma anche a tutte le conseguenze che ne derivano secondo la legge. Pertanto, in caso di permuta di beni fra loro equivalenti ma soggetti a diversa imposizione Iva, a favore di una delle parti matura un credito cd. al differenziale Iva (differenziale fra gli addebiti Iva operati dalle parti della permuta), che trova fonte nel contratto di permuta e, ex art. 1374 c.c., nella normativa fiscale applicabile (art. 11 e 18 d.p.r. 633/1972), a prescindere dal fatto che il medesimo contratto di permuta contenga previsioni al riguardo

Quando un credito, maturato nei riguardi di imprenditore poi fallito, abbia ripetutamente circolato ex art. 1260 c.c. anche dopo il fallimento, nei riguardi dell'ultimo cessionario del credito non sono applicabili le norme ex articoli 44 e 45 legge fallimentare, 2704 e 2914 c.c. (applicabili solo agli atti dispositivi compiuti dal debitore fallito); l'ultimo cessionario del credito ha dunque diritto di essere ammesso al passivo del fallimento provando la fonte del credito (munita di data certa anteriore al fallimento) e la sequenza degli atti di cessione (che non scontano invece oneri di forma o di data certa), mentre l'unico problema per il fallimento è di verificare che il pagamento sia effettivamente liberatorio ex art. 1264 c.c.

La norma ex art. 115 secondo comma legge fallimentare, novellata dal d.lgs. 5/2006, non può applicarsi a un fallimento che sia stato dichiarato prima dell'entrata in vigore della novella (16 luglio 2006); essa, in ogni caso, regola la sola ipotesi di crediti che siano già stati ammessi al passivo del fallimento e, in seguito, abbiano circolato ex art. 1260 c.c.


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