Liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria
Pubblicato il 30/03/19 00:00 [Doc.6110]
di Redazione IL CASO.it
In materia di spese di giustizia, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per la fase istruttoria, rilevano non solo l'espletamento di prove orali e di ctu, ma anche le ulteriori attività difensive che l'art. 4, comma 5, lett. c), del d.m. n. 55 del 2014 include in detta fase, tra cui pure le richieste di prova e le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande già proposte.
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