Legittimazione dell'amministratore di società di capitali all'impugnazione della sentenza di fallimento
Pubblicato il 06/04/19 00:00 [Doc.6116]
di Redazione IL CASO.it


L'ampia formula adottata nella L. Fall., art. 18 - che legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore "e qualunque interessato" - attesta senza ombra di dubbio che anche all'amministratore di società di capitali spetta iure proprio tale legittimazione, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità.

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Cassazione civile, sez. 1°, 13 marzo 2019, n. 7190. Presidente Di Virgilio. Relatore Vella.

Fatti di causa
1. La Corte d'appello di Bari ha dichiarato inammissibile, per difetto di legittimazione il reclamo proposto da A.F. contro la dichiarazione di fallimento della (omissis) S.r.l. in liquidazione, emessa dal Tribunale di Bari il 14/10/2013, su richiesta del Pubblico Ministero del 17/05/2013.
2. Avverso detta sentenza D., quale procuratrice generale di A.F. , ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, corredato da memoria, cui tanto C.F. e M.S. - rispettivamente Amministratore Giudiziario e Liquidatore giudiziale della (omissis) S.r.l. in Liquidazione (nominati giusta provvedimento di autorizzazione del Tribunale per le misure di prevenzione di Bari) - quanto la Curatela del Fallimento (omissis) S.r.l. in liquidazione, hanno resistito con controricorso. I restanti intimati non hanno svolto difese.

Ragioni della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione o falsa applicazione della L. Fall., art. 18, per avere la Corte territoriale negato che A. navi fosse legittimato ad impugnare a sentenza di fallimento, pur dando atto che - sebbene egli non fosse stato "mai socio della società fallita" - "ne fu amministratore fino ai 28.12.2011, data in cui gli subentrò l'amministratore giudiziario M.S. , essendo nel frattempo intervenuta confisca di prevenzione del compendio aziendale e del capitale sociale".
1.1. Secondo parte ricorrente, il giudice d'appello avrebbe totalmente trascurato che "l'A. , oltre ad essere stato l'amministratore della società fino alla data di esecuzione del sequestro penale delle quote della stessa, è stato ritenuto il sostanziale titolare delle quote della stessa, giacché, in mancanza, il sequestro e la successiva confisca non avrebbero avuto alcun fondamento, stante la totale estraneità della sorella sig.ra A.S. - a qualsiasi coinvolgimento nel procedimento penale e nella conseguente misura cautelare disposta dal tribunale per le Misure di Prevenzione".
2. Il motivo è fondato.
2.1. Invero, l'ampia formula adottata nella L. Fall., art. 18 - che legittima al reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento il debitore "e qualunque interessato" - attesta senza ombra di dubbio che anche all'amministratore di società di capitali spetta iure proprio tale legittimazione, trattandosi di mezzo impugnatorio volto a rimuovere gli effetti riflessi negativi che possano derivargli dalla dichiarazione di fallimento, sul piano sia morale - in relazione ad eventuali contestazioni di reati - che patrimoniale - in relazione ad eventuali azioni di responsabilità - come si evince da consolidato orientamento di questa Corte, ivi incluso il precedente invocato nella sentenza impugnata (Sez. U, I 16/02/2006 n. 3368; conf. Sez. 1, 28/06/2002 n. 9491; Sez. 6 - 1, 05/06/2014 n. 12654).
2.2. Nè rileva al riguardo - una volta verificata la richiamata strumentalità in astratto - se al momento della dichiarazione di fallimento l'amministratore della società fosse ancora in carica ovvero già cessato dalla carica, come avvenuto nel caso di specie, ove invero l'interesse in questione emerge in tutta la sua chiarezza, essendo pacifico che il provvedimento di sequestro dell'intero compendio aziendale e dell'intero capitale sociale relativi alla (omissis) S.r.l. (di proprietà di A.S. ) fu emesso dal Tribunale per le misure di prevenzione di Bari, in data 10/10/2011, proprio "in danno del preposto A.F. ", che all'epoca rivestiva la carica di liquidatore della società e fu sostituito dall'attuale Liquidatore, avv. M.S. , nominata dall'assemblea della società in data 10/11/2011, previa autorizzazione dello stesso tribunale (procedimento n. 3/2011/M.P.).
3. Gli ulteriori due motivi di ricorso restano assorbiti dall'accoglimento del primo, cui consegue la cassazione con rinvio della sentenza impugnata, che si è limitata a rilevare l'inammissibilità del reclamo proposto dall'A. ai sensi della L. Fall., art. 18.

P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, assorbiti i restanti due, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Bari, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.


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