Società cooperativa â Banca popolare â Deliberazione di esclusione del socio â Riesame da parte del collegio dei probiviri
Pubblicato il 19/06/15 08:39 [Doc.615]
di Redazione IL CASO.it
Tribunale Venezia, sez. impresa, 9 aprile 2015 (ord.) â Pres. e rel. Liliana Guzzo
Società cooperativa â Banca popolare â Delibazione di esclusione del socio â Clausola statutaria che prevede il riesame da parte del collegio dei probiviri con effetto vincolante â AmmissibilitÃ
La clausola dello statuto di una società cooperativa (nella specie, una banca popolare) che prevede che un organo, diverso dal consiglio dâamministrazione, possa riesaminare, su ricorso del socio escluso, la deliberazione di esclusione, con effetto vincolante nei confronti della società è valida e non contrasta con il divieto di delega delle competenze in materia di ammissione ed esclusione del socio previsto dallâart. 2544 c.c.
Società cooperativa â Banca popolare â Deliberazione di esclusione del socio â Riesame da parte del collegio dei probiviri â Effetti â Effetti del ricorso allâautorità giudiziaria â Preclusione â Esclusione
Lâimpugnazione della deliberazione di esclusione del socio di cooperativa (nella specie, una banca popolare) dinanzi allâautorità giudiziaria non esclude che il socio possa ricorrere, anche successivamente allâimpugnazione, allâorgano eventualmente previsto dallo statuto, quale il collegio dei probiviri. Nel caso in cui lo statuto preveda che la decisione divenga definitiva solo per effetto della decisione dei provibiri, lâaccoglimento del ricorso del socio priva di effetto la decisione del consiglio dâamministrazione.
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