Corte Ue: no alla detrazione dell'Iva se l'operazione era da inversione
Pubblicato il 13/04/19 00:00 [Doc.6166]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


11 Aprile 2019
Gli emittenti delle fatture non avrebbero dovuto indicarvi l'imposta sul valore aggiunto o avrebbero dovuto annotarvi che erano soggette al regime del reverse charge

La domanda di pronuncia pregiudiziale all'esame della Corte Ue verte sull'interpretazione della direttiva 2006/112 sull'Iva ed è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone una società all'amministrazione fiscale ungherese in relazione a una rettifica tributaria imposta alla prima a causa della mancata applicazione delle norme nazionali sull'inversione contabile dell'Iva.
Nel caso di specie, nell'ambito della costruzione di un'autostrada, la società aveva accettato da alcuni fornitori fatture emesse in conformità al regime di tassazione ordinaria e sulle quali era indicata l'Iva.
La società aveva pagato le fatture, detratto gli importi indicati dell'Iva, richiedendone poi il rimborso.
Tuttavia, l'amministrazione tributaria ha considerato che le operazioni economiche indicate nelle fatture facevano riferimento a un'attività principale di costruzione e, in particolar modo, che avrebbe dovuto essere applicato il regime dell'inversione contabile dell'Iva, in attuazione del quale gli emittenti delle fatture avrebbero dovuto emettere le fatture senza indicare l'Iva nelle stesse o avrebbero dovuto indicarvi che queste erano soggette al regime dell'inversione contabile.

Ciò premesso, la questione è approdata dinanzi alla competente autorità giurisdizionale, che ha sottoposto al vaglio pregiudiziale della Corte Ue alcune questioni.
In particolare, i giudici nazionali chiedono se la direttiva 2006/112 nonché i principi di proporzionalità, di neutralità fiscale e di effettività debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi dell'autorità tributaria secondo cui, in assenza di sospetti di evasione, tale autorità nega a un'impresa il diritto a detrarre l'Iva che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente corrisposto al fornitore dei servizi stessi sulla base di una fattura che quest'ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime di tassazione ordinaria dell'Iva, essendo invece l'operazione soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l'autorità tributaria: a) prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l'emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa la somma dell'Iva indebitamente versata e rettificare tale fattura nell'ambito di un procedimento di auto-rettifica, nel rispetto della normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l'imposta che questi ha indebitamente versato all'erario, o b) decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.

Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue perviene alla conclusione che la prassi adottata dall'amministrazione tributaria nella fattispecie in esame, in relazione al diniego della detrazione Iva, sia conforme alla relativa disciplina comunitaria sulla base del seguente iter interpretativo.
Preliminarmente, la Corte traccia le coordinate del regime di inversione contabile precisando che, in attuazione dello stesso, non avviene alcun pagamento dell'Iva tra il prestatore e il destinatario di servizi, essendo quest'ultimo debitore, per le operazioni effettuate, dell'Iva a monte, pur potendo, in linea di principio, detrarre questa stessa imposta, cosicché nulla è dovuto all'amministrazione tributaria.
In relazione alle modalità di esercizio del diritto alla detrazione dell'Iva in una procedura di inversione contabile di cui all'articolo 199, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, un soggetto passivo che, quale destinatario di un servizio, è debitore dell'Iva corrispondente a quest'ultimo, non è tenuto a essere in possesso di una fattura redatta conformemente ai requisiti formali di tale direttiva per poter esercitare il suo diritto a detrazione, e deve unicamente osservare le formalità stabilite dallo Stato membro interessato nell'esercizio della facoltà di scelta offerta allo stesso dall'articolo 178, lettera f), della citata direttiva.

Nella fattispecie all'esame dei giudici comunitari, risulta che le fatture non recavano le menzioni obbligatorie richieste dall'articolo 169, paragrafo 1, lettera k), della legge nazionale sull'Iva e che la società ha erroneamente versato l'importo dell'Iva, impropriamente menzionata in tali fatture, agli emittenti delle stesse, mentre, in applicazione del regime dell'inversione contabile, essa avrebbe dovuto, in quanto beneficiaria dei servizi, versare direttamente l'Iva alle autorità tributarie, in attuazione dell'articolo 142, paragrafo 1, lettera b) di detta legge.
Pertanto, nel caso di specie, per tali fatture non risultavano assolti sia gli obblighi formali previsti dalla normativa nazionale che ha trasposto detta direttiva, sia l'obbligo sostanziale del versamento dell'Iva alle autorità tributarie da parte del soggetto passivo che richiede la detrazione.

Per effetto di tali violazioni veniva quindi impedito all'autorità tributaria di verificare la corretta applicazione del regime dell'inversione contabile, ciò determinando un rischio di perdita di gettito fiscale per lo Stato membro interessato.
Pertanto, poiché la società non aveva rispettato un obbligo sostanziale del regime dell'inversione contabile e l'Iva che aveva versato ai fornitori di servizi non era dovuta, tale società non poteva avvalersi del diritto alla detrazione dell'Iva.

Inoltre, in relazione all'eventuale esistenza di un obbligo per l'autorità tributaria di verificare che la rettifica delle fatture interessate e il recupero da parte degli emittenti di tali fatture dell'imposta indebitamente versata all'erario siano legalmente possibili, la Corte osserva che la controversia riguarda il diniego da parte delle autorità tributarie di una domanda di detrazione dell'Iva, formulata dal destinatario di dette fatture.
La Corte inoltre precisa che la possibilità per gli emittenti di tali fatture di procedere alla rettifica delle stesse o di recuperare l'imposta indebitamente corrisposta all'erario è un aspetto irrilevante per verificare la conformità al diritto comunitario del diniego da parte dell'autorità tributaria della detrazione dell'Iva, formulata dal destinatario delle fatture interessate.
Pertanto, nei limiti in cui il sistema ungherese consente alla società di recuperare l'Iva che essa ha indebitamente versato agli emittenti delle fatture, l'autorità tributaria non è tenuta, prima di respingere la domanda di detrazione dell'Iva, né a verificare se i predetti emittenti possono rettificare tali fatture sulla base della normativa nazionale né a ingiungere una simile rettifica.

Le conclusioni della Corte
Tutto ciò premesso, la Corte Ue perviene alla conclusione che la direttiva 2006/112 nonché i principi di neutralità fiscale e di effettività devono essere interpretati nel senso che non ostano a una prassi dell'autorità tributaria secondo la quale, in assenza di sospetti di evasione, detta autorità nega a un'impresa il diritto a detrarre l'Iva che tale impresa, in quanto destinataria di servizi, ha indebitamente versato al fornitore di detti servizi sulla base di una fattura che quest'ultimo ha emesso secondo le regole relative al regime ordinario dell'Iva, mentre l'operazione pertinente era soggetta al meccanismo di inversione contabile, senza che l'autorità tributaria: a) prima di negare il diritto alla detrazione, esamini se l'emittente di tale erronea fattura potesse rimborsare al destinatario della stessa l'importo dell'Iva indebitamente versata e rettificare suddetta fattura nell'ambito di un procedimento di auto-rettifica, conformemente alla normativa nazionale applicabile, allo scopo di recuperare l'imposta che ha indebitamente versato all'erario, o b) decida di rimborsare essa stessa al destinatario della fattura in parola l'imposta che ha indebitamente versato all'emittente della medesima e che quest'ultimo ha, in seguito, indebitamente versato all'erario.

Tali principi richiedono, tuttavia, nel caso in cui il rimborso, da parte del fornitore di servizi al destinatario degli stessi, dell'Iva indebitamente fatturata risulti impossibile o eccessivamente difficile, in particolare in caso d'insolvenza del venditore, che il destinatario di servizi sia legittimato ad agire per il rimborso direttamente nei confronti dell'autorità tributaria.


Data della sentenza
11 aprile 2019
Numero della causa
C?691/17
Nome delle parti
PORR Építési Kft.
contro
Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága


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