Nel concordato preventivo con assuntore l'offerta di acquisto dei rami aziendali si sottrae alla procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall.
Pubblicato il 13/04/19 09:58 [Doc.6168]
di Astorre Mancini, Avvocato del Foro di Rimini, Cultore della materia presso la Cattedra di Diritto Fallimentare all'Università degli Studi di Milano - Bicocca


Tribunale di Forlì 25 febbraio 2019 - pres. Talia est. Vacca

Nel concordato preventivo con assuntore l'offerta di acquisto dei rami aziendali si sottrae alla procedura competitiva ex art. 163 bis l. fall.

Segnalazione dell'avv. Astorre Mancini del Foro di Rimini, mancini@studiotmr.it

Concordato preventivo - Proposta di acquisto dei rami aziendali del terzo assuntore - Procedura competitiva ex art 163 bis l. fall. - Necessità - Esclusione

Malgrado la formula letterale dell'art. 163-bis l. fall., per cui qualsiasi offerta proveniente da soggetto già individuato, prevedente il trasferimento in suo favore a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni della società in concordato, deve essere sottoposta a cura del tribunale a procedura competitiva, detta disposizione di legge non si applica all'offerta proveniente da soggetto terzo che si propone come assuntore del concordato (cfr. in tal senso Trib. Milano 15.6.2017 e 13.12.2018; Trib. Monza 31.10.2018), prendendosi peraltro atto dell'esistenza di un contrario orientamento giurisprudenziale (fatto proprio da Trib. Torino 19.6.2018). (Astorre Mancini) (riproduzione riservata)


© Riproduzione Riservata