Tribunale di Udine - Mediocredito Centrale: concordato preventivo, società e socio illimitatamente responsabile, azione di regresso e insussistenza del privilegio.
Pubblicato il 15/04/19 00:00 [Doc.6178]
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Tribunale di Udine, 15 aprile 2019 - dott. Andrea Zuliani

Concordato preventivo - Società di persone - Socio illimitatamente responsabile - Effetto esdebitatorio - Fideiussione.
Concordato preventivo - Società di persone - Socio illimitatamente responsabile - Surroga - Credito concorsuale.
Concordato preventivo - Regresso - Surroga - Mediocredito Centrale - Privilegio - Insussistenza.

L'omologazione del concordato preventivo della società ha effetto esdebitatorio anche per i soci illimitatamente responsabili, quand'anche essi rivestano - nei confronti di uno o più creditori - la qualifica di fideiussori. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il coobbligato, il quale soddisfi il soggetto il cui credito garantisce dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo dell'impresa garantita, è da considerarsi un creditore concorsuale, nei cui confronti il concordato stesso spiega i suoi effetti, poiché si surroga nella stessa posizione del creditore originario. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il Mediocredito Centrale, che abbia pagato dopo la pubblicazione della domanda di concordato preventivo della società un debito della stessa da esso garantito, non può vedere il proprio credito riconosciuto in via privilegiata nei confronti del socio illimitatamente responsabile o della società ammessa alla procedura concorsuale. (Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

in https://www.unijuris.it/node/4613


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