Forma della fideiussione e sorte della garanzia contenente clausole conformi allo schema ABI
Pubblicato il 03/05/19 20:13 [Doc.6203]
di Francesco Mainetti, Avvocato


Trib. Roma, sentenza, 3 maggio 2019, n. 9354 - Giudice Andrea Postiglione

Fideiussione - Forma - Difetto sottoscrizione creditore - Irrilevanza.

Il contratto di fideiussione non richiede l'accettazione espressa del creditore atteso che l'obbligazione fideiussoria sorge per effetto della proposta del fideiussore non rifiutata dall'oblato-creditore (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)

Fideiussione - Schema ABI - Nullità parziale - Condizioni.

L'inserimento nel contratto di fideiussione stipulato in favore di una banca, in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005, aveva ritenuto essere contrastante con il divieto di intese anticoncorrenziali, in un'ottica di conservazione del contratto può determinare unicamente la nullità parziale della fideiussione limitatamente alle relative clausole (articoli 2-6-8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI), sempre che il fideiussore abbia dato la prova che dette intese siano confluite nel contratto in questione e della lesione della sua liberta contrattuale (Avv. Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)


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