Revoca dell'amministratore di società interamente partecipata da ente pubblico
Pubblicato il 06/05/19 00:00 [Doc.6204]
di Redazione IL CASO.it


Gli amministratori della società a responsabilità limitata possono essere revocati dall'assemblea dei soci, in applicazione analogica dell'art. 2383 comma 3 c.c.; con la precisazione che la revoca dell'amministratore nominato nell'atto costitutivo non richiede, ai fini della sua efficacia, né la modifica dell'atto costitutivo né la sussistenza di una giusta causa, la quale ultima incide soltanto sull'eventuale obbligo della società di risarcire i danni all'amministratore revocato, secondo le norme sul mandato.

La sottoscrizione da parte dell'amministratore di società a responsabilità limitata di un accordo di particolare importanza, senza il preventivo assenso degli enti finanziatori e senza l'inserimento, in via cautelativa, di opportuna clausola di sospensione dell'efficacia dell'atto fino a pronunciamento degli stessi enti, costituisce fatto idoneo e sufficiente ad integrare la giusta causa di revoca dell'amministratore dall'incarico, a nulla rilevando la circostanza che il comportamento in questione possa essere stato determinato dalla richiesta dell'ente pubblico che possiede tutte le quote della società.


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