Accordo di ristrutturazione dei debiti in pendenza di trattative e perentorietà del termine per il deposito dell'accordo e della attestazione
Pubblicato il 10/05/19 00:00 [Doc.6208]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv. Giuseppe Caramia

Nel caso di istanza di ristrutturazione dei debiti in pendenza delle trattative con i creditori ex art. 182 bis, comma 6, legge fall., il termine non superiore a 60 giorni concesso dal tribunale (ai sensi del comma settimo della medesima disposizione) per il deposito dell'accordo e della relativa attestazione, deve intendersi perentorio e non suscettibile di proroga, stante l'eccezionalità degli effetti protettivi anticipati e la loro necessaria limitatezza nel tempo.


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