La scadenza per fornire informazioni non ha natura imperativa
Pubblicato il 11/05/19 00:00 [Doc.6215]
di Fisco Oggi - Agenzia delle Entrate


Dall'attenta lettura delle disposizioni comunitarie, la Corte Ue è pervenuta alla conclusione che la fissata scadenza per fornire informazioni non ha natura imperativa

La domanda di pronuncia pregiudiziale in esame, presentata dinanzi ai giudici comunitari, verte sull'interpretazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9/Ce, che stabilisce norme dettagliate per il rimborso dell'Iva, previsto dalla direttiva 2006/112/Ce, ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro a cui chiedono il rimborso, è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone una società avente sede in Germania all'amministrazione francese, per effetto della decisione di quest'ultima di rigettare la richiesta della società finalizzata al rimborso dell'Iva assolta dalla medesima.

Il motivo della negazione trae origine dalla circostanza che l'amministrazione finanziaria francese, a fronte della domanda di rimborso, richiedeva informazioni aggiuntive.
La società, tuttavia, non rispondeva nel termine di un mese previsto dalla disciplina comunitaria.
Pertanto, la società adiva la competente autorità giurisdizionale, che sottoponeva al vaglio pregiudiziale della Corte Ue la seguente questione, con cui si chiede, sostanzialmente, se l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9, debba esser interpretato nel senso che il termine di un mese ivi previsto, ai fini dell'invio della risposta allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive da questo richieste rappresenti un termine di decadenza, nel senso che, in caso di superamento del termine stesso ovvero di mancata risposta, il contribuente perda la possibilità di regolarizzare la propria istanza per mezzo della produzione, dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni complementari idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto alla restituzione dell'Iva.

Le valutazioni della Corte Ue
La Corte Ue afferma la natura non imperativa del termine in esame, dalla quale deriva che la violazione dello stesso non costituisce una violazione di un termine di decadenza. I giudici comunitari accolgono, pertanto, le ragioni della società ricorrente pervenendo alla conclusione che il mancato rispetto del termine per produrre informazioni aggiuntive non implica, in caso di tardiva o omessa risposta, il venir meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso.

Gli eurogiudici giungono a tale conclusione sulla base della seguente ricostruzione della disciplina comunitaria.
Ai sensi dell'articolo 170, lettera a), della direttiva Iva, in combinato disposto con il precedente articolo 169, nonché con gli articoli 3 e 5 della direttiva 2008/9, il soggetto passivo che non è stabilito nello Stato membro in cui effettua acquisti di beni e servizi o importazioni di beni gravati da Iva ha il diritto al rimborso dell'imposta nella misura in cui i beni e i servizi siano utilizzati sia ai fini delle operazioni relative alle attività di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva Iva, effettuate al di fuori dello Stato membro in cui l'imposta è dovuta o assolta, che darebbero diritto a detrazione se fossero effettuate nello Stato membro medesimo, sia ai fini delle operazioni esenti indicate allo stesso articolo 169, lettere b) e c).
D'altra parte, l'articolo 171 della direttiva Iva rinvia alla direttiva 2008/9 in ordine alle modalità di esercizio di tale diritto.

Il diritto al rimborso, unitamente al diritto alla detrazione, costituisce un principio fondamentale del sistema comune dell'Iva istituito dalla normativa comunitaria, finalizzato a esonerare interamente l'imprenditore dall'onere dell'Iva dovuta o assolta nell'ambito di tutte le sue attività economiche. Viene garantita, di conseguenza, la neutralità dell'imposizione fiscale per tutte le attività economiche, indipendentemente dallo scopo o dai risultati di dette attività, purché queste siano, in linea di principio, soggette esse stesse all'Iva.
Il diritto alla detrazione e, conseguentemente, al rimborso, non può in linea di principio essere soggetto a limitazioni, costituendo parte integrante del meccanismo dell'Iva. Tale diritto va esercitato immediatamente per tutte le imposte che hanno gravato le operazioni effettuate a monte.

L'articolo 20 della direttiva 2008/9 offre allo Stato membro di rimborso, laddove questo ritenga di non disporre di tutte le notizie che gli consentano di decidere in merito alla richiesta di rimborso, in toto o in parte, di chiedere informazioni aggiuntive, in particolare al richiedente o alle autorità competenti dello Stato membro di stabilimento.
Tali informazioni devono essere fornite entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di informazioni da parte del destinatario. Il tenore letterale di tale disposizione non consente di risolvere la questione se il termine ivi previsto costituisca o meno un termine di decadenza.

La sua natura non imperativa si può evincere, tuttavia, dal contesto in cui tale disposizione si colloca nell'ambito della direttiva 2008/9.
In tal senso, la Corte effettua un confronto sul tenore letterale delle disposizioni recate dagli articoli 15 e 20 di tale direttiva. Infatti, per quanto attiene al termine di presentazione della richiesta di rimborso di cui all'articolo 7 dell'ottava direttiva 79/1072, in cui figurava già il termine "al più tardi", poi ripreso dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/9, la Corte ha affermato che tale termine rappresenta una precisazione che indica, con chiarezza, che la domanda di rimborso non può più esser validamente introdotta una volta scaduto il termine a tal fine stabilito e che, conseguentemente, esso costituisce un termine di decadenza, il cui mancato rispetto implica il venir meno del diritto al rimborso dell'Iva.

Diversamente da tale norma invece, l'articolo 20, paragrafo 2, della medesima direttiva non ripropone il termine "al più tardi".
L'assenza di tale termine varrebbe a indicare, che il legislatore comunitario non ha inteso introdurre un termine di decadenza all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva in questione.
Inoltre, mentre la domanda di rimborso dell'Iva, di cui all'articolo 15 della direttiva stessa, deve essere introdotta dal soggetto passivo, la richiesta di informazioni aggiuntive ai sensi del successivo articolo 20 può essere rivolta a persone distinte dal soggetto passivo ovvero ad autorità dello Stato membro di stabilimento del medesimo.
In tal caso, la mancata o la tardiva risposta da parte di tali persone o autorità determinerebbe, pur nell'impossibilità per il soggetto passivo di influenzare in qualsiasi modo l'inoltro della risposta, la perdita del proprio diritto al rimborso dell'Iva.

La Corte, inoltre, osserva, sulla base dell'analisi del successivo articolo 21 della direttiva, che la richiesta di rimborso possa essere accolta pur in assenza di comunicazione di informazioni aggiuntive.
Ciò premesso, considerato che il termine di un mese previsto dall'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 ai fini dell'inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza, nel caso in cui la domanda di rimborso venga respinta in tutto o in parte, nonostante la mancata comunicazione delle informazioni aggiuntive richieste, il soggetto passivo può proporre ricorso contro tale decisione, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva medesima, dinanzi alle competenti autorità dello Stato membro di rimborso.

Le conclusioni della Corte Ue
La Corte Ue perviene alla conclusione che l'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2008/9 dev'essere interpretato nel senso che il termine di un mese previsto ai fini dell'inoltro, allo Stato membro di rimborso, delle informazioni aggiuntive dal medesimo richieste non costituisce un termine di decadenza che implichi, in caso di tardiva o di omessa risposta, il venire meno, per il soggetto passivo, della possibilità di regolarizzare la propria domanda di rimborso mediante la produzione, direttamente dinanzi al giudice nazionale, delle informazioni aggiuntive idonee a comprovare la sussistenza del proprio diritto al rimborso dell'Iva.


Data della sentenza
2 maggio 2019

Numero della causa
C?133/18

Nome delle parti
Sea Chefs Cruise Services GmbH
contro
Ministre de l'Action et des Comptes publics

Marcello Maiorino


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