LCA bancaria: improcedibilità della domanda in sede ordinaria anche in caso di rinuncia alle richieste di condanna, restituzione e ripetizione
Pubblicato il 17/05/19 00:00 [Doc.6246]
di Redazione IL CASO.it


La domanda che sia anche solo indirettamente volta a far valere un credito nei confronti del soggetto sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, in quanto soggetta al rito dell'accertamento del passivo, è inammissibile e/o improcedibile ove proposta nelle forme della cognizione ordinaria e ciò anche nell'ipotesi in cui l'attore abbia in corso di giudizio rinunciato tanto alla domanda di condanna al risarcimento del danno che a quella di restituzione e ripetizione.

Infatti, il petitum sostanziale a base di detta iniziativa non potrebbe che refluire, indirettamente, ma al tempo stesso inequivocabilmente, nell'ambito dell'accertamento di una passività a carico della procedura di liquidazione coatta amministrativa ove pure nella prospettiva di neutralizzare, attraverso il pur evocato istituto delle compensazioni, il controcredito della procedura alla restituzione degli importi erogati a titolo di finanziamenti.

Massime a cura di Franco Benassi


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