Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile
Pubblicato il 24/06/15 05:54 [Doc.626]
di Redazione IL CASO.it


Cassazione penale, sezione IV, 27 gennaio 2015, n. 3786. Presidente Gaetanino. Estensore Dell'Utri.

Responsabilità da reato dell'ente - Costituzione di parte civile - Esclusione

Nel processo instaurato per l'accertamento della responsabilità da reato dell'ente, non è ammissibile la costituzione di parte civile, atteso che l'istituto non è previsto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, e l'omissione non rappresenta una lacuna normativa, ma corrisponde ad una consapevole scelta del legislatore.

In particolare, la parte civile non è menzionata nella sezione 2^ del capo 3^ del decreto dedicata ai soggetti del procedimento a carico dell'ente, nè ad essa si fa alcun accenno nella disciplina relativa alle indagini preliminari, all'udienza preliminare, ai procedimenti speciali, alle impugnazioni ovvero nelle disposizioni sulla sentenza, istituti che, invece, nei rispettivi moduli previsti nel codice di procedura penale contengono importanti disposizioni sulla parte civile e sulla persona offesa.
Peraltro, accanto alla materiale "assenza" di riferimenti riguardanti la parte civile, il D.Lgs. n. 231 del 2001, contiene alcuni dati specifici ed espressi che confermano la volontà di escludere questo soggetto dal processo. Da un lato, vi è l'art. 27, che nel disciplinare la responsabilità patrimoniale dell'ente la limita all'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria, senza fare alcuna menzione alle obbligazioni civili; dall'altro lato, appare particolarmente significativa la regolamentazione del sequestro conservativo, di cui all'art. 54. L'omologo istituto codicistico di cui all'art. 316 c.p.p., pone questa misura cautelare reale sia a tutela del pagamento della "pena pecuniaria, delle spese del procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario", sia delle "obbligazioni civili derivanti dal reato", in quest'ultimo caso attribuendo alla parte civile la possibilità di richiedere il sequestro; invece, il citato D.Lgs. n. 231 del 2001, art. 54, limita il sequestro conservativo al solo scopo di assicurare il pagamento della sanzione pecuniaria (oltre che delle spese del procedimento e delle somme dovute all'erario), sequestro che può essere richiesto unicamente dal pubblico ministero.
Anche qui il legislatore ha compiuto una scelta consapevole, escludendo la funzione di garantire le obbligazioni civili, funzione che, nella struttura della norma codicistica, presuppone la richiesta della parte civile (Cass., Sez. 6, Sentenza n. 2251/2010, cit.).
Deve dunque conclusivamente affermarsi, sulla base della disciplina positiva richiamata, come la costituzione di parte civile nel processo penale per la rivendicazione del risarcimento dei danni nei confronti dell'ente responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231 del 2001, non sia ammessa, con la conseguente nullità della corrispondente ammissione avvenuta nel corso del presente giudizio e della successiva condanna dell'ente al risarcimento dei danni in favore delle parti civili.

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