Sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato
Pubblicato il 05/06/19 00:00 [Doc.6296]
di Redazione IL CASO.it


Il sindacato di legittimità del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, pur non estendendosi al merito con conseguente sostituzione di un proprio provvedimento con quello impugnato, comporta la verifica diretta dei fatti posti a fondamento dell'atto e si estende anche ai profili tecnici, il cui esame sia necessario per giudicarne della legittimità, salvo non includano valutazioni ed apprezzamenti che presentino un oggettivo margine di opinabilità nel qual caso il sindacato è limitato alla verifica della non esorbitanza dai suddetti margini di opinabilità, non potendo il giudice sostituire il proprio apprezzamento a quello dell' Autorità Garante (nella specie le S.U. hanno rigettato le censure di sconfinamento del controllo giurisdizionale del Consiglio di Stato che ha reputato illegittimo il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sulla base della qualificazione in termini di liceità del messaggio pubblicitario).


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