L'host provider che gestisce il social potrebbe essere costretto a rimuovere le informazioni illecite
Pubblicato il 05/06/19 08:47 [Doc.6313]
di Redazione IL CASO.it


Conclusioni dell'Avvocato generale nella causa C-18/18:

1) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un host provider che gestisce una piattaforma di rete sociale sia costretto, nell'ambito di un'ingiunzione, a ricercare e ad individuare, fra tutte le informazioni diffuse dagli utenti di tale piattaforma, le informazioni identiche a quella qualificata come illecita dal giudice che ha emesso tale ingiunzione. Nell'ambito di una siffatta ingiunzione, un host provider può essere costretto a ricercare e ad individuare le informazioni equivalenti a quella qualificata come illecita soltanto fra informazioni diffuse dall'utente che ha divulgato tale informazione. Un giudice che statuisce sulla rimozione di siffatte informazioni equivalenti deve garantire che gli effetti della sua ingiunzione siano chiari, precisi e prevedibili. Nel farlo, esso deve ponderare i diritti fondamentali coinvolti e tenere conto del principio di proporzionalità.

2) Per quanto riguarda la portata territoriale di un obbligo di rimozione imposto ad un host provider nell'ambito di un'ingiunzione, si deve ritenere che quest'ultima non sia disciplinata né dall'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 né da nessun altra disposizione di siffatta direttiva e, pertanto, che tale disposizione non osti a che un host provider sia costretto a rimuovere informazioni diffuse a mezzo di una piattaforma di rete sociale a livello mondiale. Inoltre, detta portata territoriale non è neanche disciplinata dal diritto dell'Unione, nella misura in cui, nella specie, il ricorso della ricorrente non è fondato sul medesimo.

3) L'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un host provider sia costretto a rimuovere informazioni equivalenti a quella qualificata come illecita, qualora un obbligo di rimozione non implichi una sorveglianza generale delle informazioni memorizzate e discenda da una conoscenza risultante dalla notifica effettuata dalla persona interessata, dai terzi o da un'altra fonte.


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