Dati personali e trasparenza amministrativa
Pubblicato il 10/06/19 00:00 [Doc.6318]
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Cass. Civ., Sez. II, 4 aprile 2019 n. 9382 (Pres. Petitti, rel. Correnti)

La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata. Peraltro, nella nozione di trattamento, ai sensi dell'articolo 4, I, lettera a), del codice della privacy, sono compresi l'estrazione dei dati ed il successivo utilizzo. Queste attività, se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due illeciti amministrativi previsti dagli articoli 13, 23, 130 e 161, articolo 162, comma 2 bis, e articolo 167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata.
E' consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l'interessato.

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FATTO E DIRITTO
Il Garante per la protezione dei dati personali propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Foggia 19.11.2013, che ha accolto l'opposizione della provincia di Foggia all'ordinanza n. 44 del Garante, che aveva ingiunto la sanzione di Euro 20.000 per la violazione dell'articolo 162, II bis del codice di protezione dei dati personali, per la diffusione dello stato di salute di una dipendente in difformità da quanto previsto dall'articolo 22 VIII.
La Provincia aveva dedotto che dell'illecito, ove esistente, rispondeva il dirigente del servizio e che non vi era alcuna violazione stante l'esigenza della trasparenza amministrativa mentre il Garante aveva eccepito la mancata impugnazione del provvedimento presupposto e l'infondatezza della opposizione.
La sentenza ha escluso la definitività del provvedimento presupposto, che consentiva di produrre scritti difensivi, e sancito la fondatezza dell'opposizione ritenendo che la sola diffusione della determina non fosse lesiva della c.d. privacy.
Il Garante denunzia 1) violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 152, e del Decreto Legislativo n. 150 del 2011, articolo 10 III, perche' i ricorsi avverso i provvedimenti del Garante vanno proposti entro 30 giorni dalla loro comunicazione ed il Tribunale ha errato nel sostenere che non osta all'esame del merito l'omessa impugnazione del provvedimento del luglio 2009 che ha seguito quello del giugno precedente di inibitoria alla pubblicazione dei dati; 2) violazione del Decreto Legislativo n. 196 del 2003, articolo 22 VIII, nonche' dell'articolo 20, I e II, articolo 65, V, articolo 68, III, per essere stata ritenuta illegittima la sanzione in ordine alla diffusione di un dato sensibile.
Resiste la provincia con controricorso.
Il primo motivo di ricorso e' infondato.
La mancata presentazione di scritti difensivi e la inerzia nella fase cautelare non comportano una sostanziale acquiescenza ai provvedimenti e non escludono la possibilità di far valere in sede giurisdizionale ogni opportuna difesa in applicazione dei principi costituzionali desumibili dall'articolo 24 Cost., I e II.
Del resto puo' considerarsi acquisito il principio che l'acquiescenza e la rinunzia al ricorso possono avvenire anche tacitamente ma solo con atti inequivocabili, incompatibili con la volontà di impugnare (S.U. 22.4.2013 n. 9687) e tale accertamento e' prerogativa del giudice di merito (Cass. 21.7.2008 n. 20085) che, nella specie, ha escluso la definitività del provvedimento presupposto.

Il secondo motivo e' fondato.
La tutela del dato sensibile prevale su una generica esigenza di trasparenza amministrativa sia sotto il profilo costituzionalmente rilevante della valutazione degli interessi in discussione sia sotto quello della sostanziale elusione della normativa sulla protezione dei dati personali, accentuata nel caso dei dati sensibili, ove si dovesse far prevalere una generica esigenza di trasparenza amministrativa nemmeno concretamente argomentata e provata.
Peraltro, la giurisprudenza di questa Corte ha sancito che nella nozione di trattamento, ai sensi dell'articolo 4, I, lettera a), del codice della privacy, sono compresi l'estrazione dei dati ed il successivo utilizzo.
Queste attività, se non precedute da idonea informativa sul trattamento dei dati personali e dalla acquisizione del consenso del titolare, integrano due illeciti amministrativi previsti dagli articoli 13, 23, 130 e 161, articolo 162, comma 2 bis, e articolo 167 del codice della privacy, riferiti alla omessa informativa ed alla non assentita comunicazione automatizzata (Cass. 24.6.2014 n. 14326).
E' consolidato il principio che i dati sensibili idonei a rilevare lo stato di salute possono essere trattati dai soggetti pubblici soltanto mediante modalità organizzative che rendano non identificabile l'interessato.
L'accoglimento del motivo comporta la cassazione con rinvio della sentenza, anche per le spese.

P.Q.M.
La Corte rigetta il primo motivo, accoglie il secondo, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Foggia in persona di altro Magistrato.


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