Usura e trasparenza precontrattuale (Trib. Torino, 30 maggio 2019)
Pubblicato il 13/06/19 08:18 [Doc.6336]
di Redazione IL CASO.it


A cura di Roberto Marcelli

La sentenza affronta il tema dell'ammortamento alla francese, della verifica del rispetto della legge 108/96 in tema di usura e della trasparenza precontrattuale (indicazione del TAEG).

Ammortamento alla francese.
Nella sentenza, dalla formula impiegata per il calcolo della rata, si riconosce che 'Poiché il tempo ("n") è esponente e non fattore, nella determinazione della rata costante è implicita l'applicazione dell'interesse composto sul capitale'.
Il Giudice, nel riconoscere le diverse alternative relative al calcolo degli interessi del piano di ammortamento (sul capitale residuo o sulla quota capitale a scadere), evidenzia che la produzione di interessi su interessi 'riemerge' calcolando gli interessi, anziché sul capitale residuo, sulla quota capitale che viene a scadere, ed attesta l'equivalenza economica e finanziaria dei diversi piani: 'I due piani di ammortamento, in disparte la diversa - e per così dire speculare - composizione delle rate, per quote interessi e capitale, sono per ogni altro riguardo perfettamente fungibili ed equivalenti dal punto di vista economico e finanziario'.
Tuttavia aggiunge che '(...) la produzione di interessi su interessi è causa bensì necessaria ma non sufficiente del divieto di anatocismo, poiché determinanti nella considerazione legislativa del divieto sono: dal lato del creditore l'esigibilità immediata dell'interesse primario; dal lato del debitore, il pericolo di indefinita crescita del debito d'interessi, incalcolabile ex ante, prima che l'inadempimento si sia verificato' e pertanto conclude valutando che 'Nel mutuo con ammortamento alla francese, o a rata costante, mancano entrambe le caratteristiche del divieto di anatocismo - rischio di crescita indefinita e incalcolabile ex ante del debito d'interessi dal lato del debitore; esigibilità immediata del pagamento degli interessi primari dal lato del creditore - anche a considerare la circostanza che il calcolo della rata utilizza l'interesse composto' (…) 'Anche se la quota interessi, calcolata sulla quota capitale in scadenza, rende evidente la produzione di interessi su interessi per annualità successive alla prima, è decisiva la considerazione che gli interessi corrispettivi sono conosciuti o conoscibili ex ante sulla base degli elementi contenuti nel contratto e non sono esposti a una crescita indefinita, poiché la produzione cessa alla scadenza del periodo di ammortamento'.

Usura.
La sentenza rigetta la verifica dell'usura della mora sulla singola rata, considerando al numeratore la mora (e altri oneri) applicabili al caso di ritardo e al denominatore la frazione di capitale che produce interessi moratori, ossia il capitale scaduto, per il numero dei giorni di ipotetico ritardo (nel caso di specie, ipotizzato in 29 giorni). Coerentemente con quanto disposto dall'art. 2 co.1 della legge n. 108/96, si richiede che il tasso rispetti:
i) la "effettività", cioè 'la rilevanza non soltanto del tasso nominale espresso su base annua, ma anche del tempo e-o periodicità dei pagamenti fatti e-o previsti nel contratto';
ii) ii) la "globalità", 'che richiede di considerare ai fini della determinazione del tasso tutti i pagamenti fatti a qualsiasi titolo (per rimborso capitale, interessi, spese), che siano rilevanti agli effetti della specifica normativa, e quindi nel caso dell'usura, che siano "collegati all'erogazione del credito" (cfr. art. 644 co. 4 c.p.), eccettuate imposte e tasse'.
Il metodo di verifica corretto deve fare riferimento al 'TIR o tasso di rendimento finanziario - consistente nel tasso di attualizzazione che rende eguali a t0 due flussi di cassa di segno contrario (…), ossia la somma del credito concesso al cliente e la somma di tutti i pagamenti dovuti dal cliente a qualunque titolo (capitale, interessi, spese ecc.)'. Da ciò il Giudice fa discendere che 'non è possibile sottoporre a un separato giudizio la singola rata di mutuo' e 'non è possibile un raffronto diretto tra il tasso di mora (TM) e il tasso soglia (TS) pubblicato, poiché le due grandezze sono eterogenee'.
Trasparenza bancaria (TAEG). Il Giudice esclude che nel TAEG possano rientrare, a norma del D.M. 8/07/92 e successivi, le spese per garanzie e assicurazioni diverse da quelle operanti "in caso di morte, invalidità, infermità o disoccupazione del consumatore", nonché voci di spesa che rivestono carattere di mera accidentalità (accollo, restrizione di ipoteca).


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