Sequestro di bene già oggetto di pignoramento, principi e finalità della normativa
Pubblicato il 18/06/19 00:00 [Doc.6344]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione della Dott.ssa Laura De Simone

In relazione al sequestro ex art. 240 c.p., letto in combinato disposto con l'art. 321, comma 2, c.p.p., che interessi un bene già oggetto di pignoramento, vanno affermati i seguenti principi:

-non può trovare applicazione in via analogica l'art. 55, d.lgs. n. 159 del 2011, atteso che - al di fuori di una scelta legislativa esplicita nel senso della equiparazione alla stessa di altre fattispecie - la ratio della norma si connette a doppio filo con la esigenza - che è specifica della c.d. lotta alla criminalità organizzata e quindi settoriale - di estromettere un bene o un complesso di beni dalla circolazione giuridica (il che trova conferma nella prevista possibilità di colpire con tale misura anche fenomeni di intestazione fittizia: v. art. 26, Codice antimafia).
Si tratta di una esigenza preventiva più intesa di quella (propria delle confische "ordinarie" e quindi dei sequestri alle stesse strumentali) di privare puramente e semplicemente il reo della disponibilità del bene e la cui esportazione al di fuori del contesto di riferimento (salva sempre restando una diversa scelta del legislatore) costituirebbe una operazione interpretativa errata;

-non può trovare applicazione l'art. 623 c.p.c., che presuppone una disposizione che determini l'effetto sospensivo di cui il Giudice debba prendere atto.


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