Per l'ammissione del mutuo al passivo fallimentare non occorrono gli estratti del conto corrente di accredito
Pubblicato il 21/06/19 00:00 [Doc.6351]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione dell'Avv. Pier Luigi Boscia

In tema di contratto di mutuo, l'onere della prova dell'erogazione della somma data a mutuo è assolto dall'istituto di credito mutuante mediante la produzione in giudizio dell'atto pubblico notarile di erogazione e quietanza, spettando al debitore che si opponga all'azione esecutiva del creditore dare la prova della restituzione della somma mutuata e egli accessori ovvero di altre cause estintive dell'obbligazione restitutoria.


© Riproduzione Riservata