Ordine di prestare assenso alla cancellazione dell'ipoteca
Pubblicato il 24/06/19 00:00 [Doc.6380]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Avv. Giancarlo Zompì

E' ammissibile la domanda proposta in sede cautelare volta ad ottenere non già l'ordine di cancellazione dell'ipoteca (non ammissibile in ragione del tenore letterale dell'art. 2882 c.c.), bensì l'ordine al terzo di prestare assenso alla cancellazione trattandosi di un facere infungibile che può formare oggetto di esecuzione coattiva mediante il rimedio di cui all'art. 614-bis c.p.c.

La cancellazione dell'ipoteca può essere richiesta da chiunque vi abbia interesse, e - quindi - , in primo luogo, dall'attuale proprietario del bene ipotecato. Infatti, l'art. 2282 cod. civ. si limita esclusivamente a richiedere il consenso delle parti interessate, e, in particolare, l'assenso del creditore, ma non limita a particolari soggetti la legittimazione all'istanza di cancellazione.


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