La clausola di variabilità del canone (c.d. indicizzazione) nel contratto di leasing deve essere conoscibile alle parti e consentire di determinare ex ante il risultato economico
Pubblicato il 27/06/19 08:21 [Doc.6401]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Marco Pedrett

La formulazione di una clausola contrattuale d'indicizzazione contenuta in un contratto di leasing che non consenta di determinare ex ante il risultato economico della prestazione dovuta alla stregua della stessa è nulla, poiché deve ritenersi non determinabile l'oggetto del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1418 e 1346 c.c., non rilevando che, di fatto, ossia a una verifica ex post, lo scostamento tra le varie possibili soluzioni di calcolo consentite dalla formula contrattuale appaia ridotto.

La prestazione economica dovuta in base ad una clausola contrattuale che preveda un meccanismo di sua indicizzazione, quantunque integrabile "per relationem" con riferimento agli indici oggetto di loro rilevazione futura, deve comunque - a pena di nullità per indeterminabilità dell'oggetto del contratto - prevedere e descrivere ex ante il criterio per determinare con esattezza ed in modo univoco gli importi che da essa discenderanno, non potendo lasciare invece aperte - in ragione della possibilità di optare per l'una o l'altra diversa formula di calcolo parimenti compatibile con la descrizione contrattuale della clausola ed a parità dei fattori oggetto d'inserimento al momento del loro venire ad esistenza - diverse soluzioni di risultato.

Avendo nel caso di specie la CTU esperita nel giudizio di merito rilevato che, alla stregua della formulazione della clausola contrattuale di cosiddetta indicizzazione, erano praticabili diversi criteri (formule) per arrivare al risultato del calcolo e che il ricorso a ciascuno di essi portava a risultati diversi riguardo alla prima delle due componenti di variabilità prevista dalla clausola (quella legata all'indice monetario cosiddetto Libor), tale indeterminatezza e conseguente nullità si riverbera, per vincolo funzionale e conseguente vizio derivato, anche in ordine alla prestazione che sarebbe dovuta per effetto del secondo meccanismo di variabilità del canone parimenti previsto dalla stessa clausola (quello legato al variare del tasso di cambio tra euro e franco svizzero), posto che la prima componente determina il contenuto anche della seconda, per essere essa un fattore di calcolo costituente elemento anche di quest'ultima. (nel senso che se dall'oggetto di una clausola dipende l'oggetto di un'altra, e il primo oggetto è indeterminabile, ne consegue che è indeterminabile, per nullità derivata, anche l'oggetto della seconda).


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