Prescrizione presuntiva dei crediti dell'avvocato difensore di persona ammessa al gratuito patrocinio
Pubblicato il 01/07/19 00:00 [Doc.6403]
di Redazione IL CASO.it
Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Paola De Filippo
E' inapplicabile la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956, comma 2, del c.c. ai crediti professionali d'avvocato da liquidarsi in caso di patrocinio a spese dello Stato, sia per la natura del credito che per la legge speciale regolatrice della materia, contenuta nel Testo unico sulle spese di giustizia. La prescrizione presuntiva, infatti, prevede che sia opposta da soggetto che dichiari e provi di aver pagato, almeno in parte, il credito richiesto, e pertanto non è rilevabile d'ufficio. Inoltre, nel procedimento di liquidazione dei compensi da parte del Giudice, così come previsto nel TUSG, in nessuna fase ed in nessun modo è previsto l'intervento del Pubblico Ministero, potendo questi intervenire successivamente per le eventuali impugnazioni del provvedimento di liquidazione.
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