IVA Esenzioni per Professioni medica e paramedica, Chiropratica e osteopatia
Pubblicato il 29/06/19 00:00 [Doc.6407]
di Redazione IL CASO.it


Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 132, paragrafo 1, lettera c) - Esenzioni - Professioni medica e paramedica - Chiropratica e osteopatia - Articolo 98 - Allegato III, punti 3 e 4 - Medicinali e dispositivi medici - Aliquota ridotta - Fornitura nell'ambito di interventi o di trattamenti di natura terapeutica - Aliquota normale - Fornitura nell'ambito di interventi o trattamenti di natura estetica - Principio della neutralità fiscale - Mantenimento degli effetti di una normativa nazionale incompatibile con il diritto dell'Unione

1) L'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che non riserva l'applicazione dell'esenzione in esso prevista alle prestazioni effettuate da coloro che esercitano una professione medica o paramedica regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato.

2) L'articolo 98 della direttiva 2006/112, in combinato disposto con l'allegato III, punti 3 e 4, di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che opera una differenza di trattamento tra i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura terapeutica, da una parte, e i medicinali e i dispositivi medici forniti nell'ambito di interventi o trattamenti di natura esclusivamente estetica, dall'altra, escludendo questi ultimi dal beneficio dell'aliquota ridotta dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicabile ai primi.

3) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, un giudice nazionale non può avvalersi di una disposizione nazionale che lo autorizza a mantenere taluni effetti di un atto annullato per conservare provvisoriamente l'effetto di disposizioni nazionali che esso ha dichiarato incompatibili con la direttiva 2006/112 fino a quando tali disposizioni siano rese conformi con la direttiva di cui trattasi, al fine, da una parte, di limitare i rischi della mancanza di certezza del diritto derivanti dall'effetto retroattivo di tale annullamento e, dall'altra, di evitare l'applicazione di un regime nazionale anteriore a tali disposizioni incompatibile con la direttiva stessa.


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