Rilevata d'ufficio la nullità dell'Euribor come tasso di riferimento
Pubblicato il 02/07/19 00:00 [Doc.6409]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Avv. Domenico Griffo

Il Tribunale di Pescara ha rilevato d'ufficio la nullità della clausola di indicizzazione del tasso di interesse qualora l'elemento di etero-integrazione sia il parametro Euribor rilevato nel periodo intercorrente tra il 29 settembre 2005 ed il 30 maggio 2008 sanzionato dalla Commissione Europea.

Il Tribunale inquadra la violazione accertata dalla Commissione Europea tra le nullità per contrarietà a norme imperative o comunque per contrarietà all'ordine pubblico economico.

La predetta nullità sarebbe rilevabile d'ufficio ex art. 127 TUB, trattandosi di una nullità di protezione a tutela di interessi e valori fondamentali tra cui certamente il corretto funzionamento del mercato (art. 41 Cost.) e l'uguaglianza formale tra contraenti forti e deboli (art. 3 Cost.).

A nulla rileverebbe, infine, la partecipazione o meno dell'istituto di credito al panel di rilevamento dell'Euribor posto che è il tasso ex se scelto dalle parti, ad essere ormai oggettivamente affetto da quel vizio.

La conseguenza civile, secondo il provvedimento in esame alla luce dell'accertata violazione, consiste nella nullita? del tasso utilizzato dalle parti in relazione al periodo oggetto di decisione della Commissione.

Il testo integrale: https://www.dropbox.com/s/ho40rds2q9pg2c3/pescara.pdf?dl=0


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