Azioni inibitorie collettive in tema di antocismo: compatibilità con il diritto comunitario e principio di uguaglianza
Pubblicato il 29/06/15 20:05 [Doc.641]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massime a cura dell'Avv. Paolo Fiorio

Associazioni consumatori – legittimazione ad agire – inibitoria – interessi collettivi – correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali (cod. cons. artt. 2, 137, 130, 140; t.u.b. art. 120)

Le associazioni di consumatori iscritte all’elenco di cui all’art. 137 cod. cons. sono legittimate ad agire a tutela degli interessi collettivi per chiedere l’inibitoria di comportamenti che siano contrari agli interessi collettivi, quali l’applicazione di clausole contrattuali contrarie a disposizioni di legge e quindi in contrasto con gli interessi collettivi alla correttezza, trasparenza ed equità nei rapporti contrattuali. E’ ammissibile una domanda diretta ad inibire la sola applicazione degli interessi debitori dei clienti, rispondendo all’interesse del sottogruppo omogeneo dei consumatori correntisti debitori, anche considerato che in presenza di un interesse creditorio pari o vicino allo zero anche un breve periodo di sconfinamento può generare un notevole squilibrio contrattuale, tale da far perdere la valenza equilibratrice alla pari periodicità nel conteggio.

Divieto di anatocismo – capitalizzazione – conteggio (art. 120 t.u.b)
Il termine capitalizzazione, utilizzato all’art. 120, secondo comma, lett. B) t.u.b. non può avere altro significato che quello di calcolo, conteggio, ovvero operazione di identificazione di una unità numerica contabile per frazione di tempo. L’art. 120 t.u.b., lett. b) ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014 un divieto di anatocismo. Ad ogni scadenza pattuita per il conteggio degli interessi (che dovrà sempre avvenire con pari periodicità per gli interessi a credito ed a debito) questi non potranno essere capitalizzati e i successivi interessi non potranno che essere computati sul solo capitale.

Divieto di anatocismo – efficacia – deliberazione Cicr (art. 120 t.u.b)
L’efficacia del divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è subordinata all’approvazione della deliberazione del CICR che potrà esclusivamente regolare le modalità ed i criteri per la produzione di interessi senza poter in alcun modo derogare alla norma primaria.

Divieto di anatocismo – Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000 - Inefficacia (art. 120 t.u.b; Deliberazione Cicr 9 febbraio 2000)

La modifica dell’art. 120 t.u.b. ha reso inefficace ed inapplicabile la delibera CICR del 9 febbraio 2000 che si fondava su una disposizione di legge abrogata e con oggetto difforme (la produzione di interessi sugli interessi, in luogo della formulazione oggi vigente che fa riferimento alla produzione di interessi nelle attività bancarie).

Divieto di anatocismo – compatibilità diritto comunitario – diritto di stabilimento – libera prestazione dei servizi (art. 120 t.u.b., art. 267 TFUE)

Il divieto di anatocismo sancito all’art. 120 t.u.b. non è contrario ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi in quanto è compito della legislazione nazionale stabilire se gli interessi siano semplici o composti (nel caso di specie il Tribunale ha affermato che non sussiste tra gli Stati Membri nessuna uniformità di regolazione in quanto mentre alcuni stati vietano l’anatocismo, altri lo ammettono o lo regolano in maniera difforme).

Divieto di anatocismo – costituzionalità – principio di uguaglianza (art. 120 t.u.b. art. 3 -24 Cost)
Non sussiste alcun profilo di illegittimità costituzionale dell’art. 120 t.u.b. con gli art. 3 e 24 Cost in quanto realizzerebe una distinzione tra interessi a credito ed interessi a debito, determinando una situazione sfavorevole per le banche, creando una disparità di trattamento tra i creditori consumatori rispetto agli altri creditori. Non può infatti ritenersi che la semplice pari periodicità nel conteggio degli interessi possa elidere lo squilibrio contrattuale; non sussiste alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra le banche e gli altri creditori in quanto la produzione di interessi sugli interessi, pur non consentendo la predisposizione di clausole contrattuali standardizzate, è applicabile a tutti i creditori; l’art. 120 t.u.b. è applicabile a tutti i rapporti contrattuali tra banche e clienti.

Azioni inibitorie collettive – Giusti motivi d’urgenza – effettività della tutela – tempo trascorso tra l’illecito e l’avvio dell’azione cautelare – Irrilevanza – Tempo compreso tra la tutela cautelare e la tutela ordinaria – Rilevanza (art. 140 cod. cons.)
I giusti motivi d’urgenza cui fa riferimento l’art. 140, ottavo comma, cod. cons., devono essere individuati alla luce del principio di effettività della tutela inibitoria collettiva e sussistono non tanto in ragione del tempo intercorso tra la commissione dell’illecito e l’azione inibitoria proposta dall’associazione, quanto tra il momento in cui possono essere concesse la tutela cautelare e quella ordinaria.


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