Inammissibile la domanda di condanna della curatela a rimettere in pristino lo stato dei luoghi
Pubblicato il 02/07/19 00:00 [Doc.6411]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione e massima a cura dell'Avv Francesco Dimundo

Trib. Savona 28 giugno 2019 - Est. Princiotta

E' inammissibile ex art. 52 l.f. la domanda di condanna della curatela, proposta nell'ambito di un ordinario giudizio di cognizione, a rimettere in pristino lo stato dei luoghi conseguente alla violazione della disciplina codicistica in materia di distanze legali, posto che l'esecuzione dei relativi interventi comporterebbe la necessità di far fronte ad un esborso pecuniario, in quanto tale idoneo a incidere direttamente sul passivo concorsuale e, al contempo, sulla partecipazione dei creditori concorrenti alle operazioni di ripartizione/distribuzione dell'attivo.


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