Il coobbligato nel contratto di finanziamento è fideiussore a tutti gli effetti (anche ai fini dell'art.1957 c.c.)
Pubblicato il 08/07/19 00:00 [Doc.6416]
di Redazione IL CASO.it


In ambito contrattuale o si è parte, e quindi in caso di pluralità soggettiva si assumono di regola obbligazioni solidali nonché contitolarità degli effetti favorevoli del contratto, o si è garanti/fideiussori, cioè responsabili delle obbligazioni assunte con il contratto principale, senza diventare parte di questo. Non è invece prevista dall'ordinamento la qualità del coobbligato in un contratto ex sé, di soggetto che cioè pur non essendo parte, e quindi non essendo titolare degli effetti di esso, assumerebbe, senza assumere la qualità di fideiussore, l'obbligo di garantire l'adempimento altrui.


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