Domanda di concordato preventivo presentata dopo l'omologa dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
Pubblicato il 02/07/19 00:00 [Doc.6418]
di Redazione IL CASO.it
La domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 1, l.fall. è ammissibile anche dopo che sia stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dal medesimo imprenditore, in quanto il principio di alternatività delle procedure concorsuali, di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., non trova applicazione nel caso di consecuzione delle stesse, restando preclusa al debitore - quando non abbia ottenuto l'ammissione al concordato ovvero l'omologa di un accordo - soltanto la possibilità di ripresentare nel biennio successivo una nuova domanda di concordato cd. con riserva.
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