Voto nel concordato preventivo: effetti dell'astensione seguita da voto contrario
Pubblicato il 18/07/19 00:00 [Doc.6472]
di Redazione IL CASO.it


Segnalazione Dott. Valerio Giungi

Per creditore dissenziente deve intendersi colui che ha manifestato all'adunanza (o anche prima) e comunque nel termine di venti giorni dalla stessa, la sua contrarietà alla proposta ed al piano concordatario, non essendo condivisibile la tesi (Cass. 13284/2012) che distingue tra il creditore che ha espresso voto contrario all'adunanza e quello che, astenutosi in prima battuta, abbia poi, nei previsti venti giorni, espresso voto contrario, facendone da ciò derivare che solo il primo e non anche il secondo, sarebbe legittimato a contestare anche la convenienza economica del concordato.


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