Rientra nella 'materia civile e commerciale' la domanda del curatore di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito
Pubblicato il 25/07/19 08:43 [Doc.6489]
di Redazione IL CASO.it


L'articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un'azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell'ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell'articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell'ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.


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